Art. 22.
Divieti di utilizzazione dei letami degli altri ammendanti organici e
                         dei concimi azotati

1.  L'utilizzazione  agronomica  del  letame,  dei  materiali ad esso
assimilati  e  degli  altri  ammendanti organici, nonche' dei concimi
azotati e' vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attivita'
agricola,  fatta  eccezione  per le aree a verde pubblico e privato e
per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di
impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c)  entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali
e  artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali
ad esclusivo uso aziendale;
d)  entro  10  metri  di  distanza  dalle  sponde  dei  corsi d'acqua
classificati  ai sensi del piano assetto idrogeologico del Bacino del
fiume  Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualita' individuati
dal Piano di tutela delle acque;
e)  entro  25  metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque
lacuali  e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai
sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
f)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con
frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni
adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g)  nelle  ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso
di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;
h)  in  tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad
emettere  specifici  provvedimenti  di  divieto  o di prescrizione in
ordine  alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive
per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
2.  Nelle  fasce  di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e),
ove  tecnicamente  possibile,  e' obbligatoria una copertura vegetale
permanente  anche  spontanea  ed  e'  raccomandata la costituzione di
siepi o di altre superfici boscate.