Art. 22. Divieti di utilizzazione dei letami degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati 1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonche' dei concimi azotati e' vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua classificati ai sensi del piano assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualita' individuati dal Piano di tutela delle acque; e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati; h) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso. 2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, e' obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.