Art. 23.
            Divieti di utilizzo dei liquami e dei fanghi

1.  L'utilizzazione  agronomica  dei  liquami e dei materiali ad essi
assimilati,  nonche'  dei  fanghi  e' vietata: a) sulle superfici non
interessate  dall'attivita'  agricola,  fatta eccezione per le aree a
verde  pubblico  e privato nella fase di impianto della coltura e per
le  aree  soggette  a  recupero e ripristino ambientale nella fase di
impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali
e  artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali
ad esclusivo uso aziendale;
d)  entro  30  metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque
lacuali  e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai
sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
e) in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali
e  le  piste  agrosilvopastorali,  sulla  base  dei  seguenti  limiti
misurati dal ciglio della strada:
1)  50  metri,  nel  caso  di distribuzione con sistemi a dispersione
aerea in pressione;
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
f)  in  prossimita'  di  abitazioni,  sulla  base dei seguenti limiti
misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
1)  50  metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in
pressione;
2)  10  metri,  nel  caso di distribuzione con sistemi localizzati e,
fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;
g)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con
frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni
adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h)  nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i
prodotti destinati al consumo umano;
i)  in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto,
a  meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare
integralmente la parte aerea delle piante;
j)  dopo  l'impianto,  della  coltura  nelle  aree adibite a parchi o
giardini  pubblici,  campi  da  gioco,  utilizzate  per ricreazione o
destinate in genere ad uso pubblico;
k)  su  colture  foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio
del foraggio o il pascolamento;
l)  in  tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad
emettere  specifici  provvedimenti  di  divieto  o di prescrizione in
ordine  alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive
per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.
2.  Nelle  fasce  di  divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove
tecnicamente   possibile,  e'  obbligatoria  una  copertura  vegetale
permanente,  anche  spontanea,  di  larghezza corrispondente a quelle
indicate  all'art.  22,  comma  1,  lettere c), d) ed e); e' altresi'
raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.
3.  L'utilizzo  dei  liquami  e  dei fanghi e' vietato su terreni con
pendenza  media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al
10  per  cento;  tale  limite  puo' essere incrementato, comunque non
oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie,
sulla  base  delle  migliori  tecniche  di  spandimento  e almeno nel
rispetto   delle   seguenti   prescrizioni   volte   ad   evitare  il
ruscellamento e l'erosione:
a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in piu' applicazioni;
b)  iniezione  diretta  nel  suolo o spandimento superficiale a bassa
pressione  con  interramento  entro  le  dodici ore sui seminativi in
prearatura;
c)  iniezione  diretta,  ove  tecnicamente possibile, o spandimento a
raso sulle colture prative;
d)  spandimento  a  raso in bande o superficiale a bassa pressione in
copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
4.  Nel  caso  di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e
pedologiche  sfavorevoli, le province possono individuare i territori
per  i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere
superati,  fino  ad un massimo del 25 per cento; tale possibilita' e'
ammessa  solo  in  presenza  di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla
base   delle   migliori  tecniche  di  spandimento  e  purche'  siano
garantiti:
a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3;
b)  il  non  superamento  di  un  apporto complessivo di azoto di 210
chilogrammi  per  ettaro  per  anno,  inteso  come quantitativo medio
aziendale  ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici,
comunque  non  superiori  a  170 di azoto, ed i contributi da concimi
azotati e ammendanti organici.