Art. 24. Stoccaggio, accumulo e trattamenti 1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12. 2. La capacita' di stoccaggio per i materiali palabili non puo' essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non puo' essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. 3. La capacita' di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantita' di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non puo' essere inferiore al volume di materiale prodotto in: a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini; b) 180 giorni per: l) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicoli; 2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicaprini, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a). 4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. 5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.