Art. 24.
                 Stoccaggio, accumulo e trattamenti

1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  successivi commi del presente
articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori
per  lo  stoccaggio  degli  effluenti zootecnici e per l'accumulo dei
letami  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e
12.  2.  La capacita' di stoccaggio per i materiali palabili non puo'
essere  inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta
eccezione  per  le  deiezioni  degli  avicoli  essiccate con processo
rapido  a  tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le
quali  non  puo'  essere inferiore al volume di materiale prodotto in
120 giorni.
3. La capacita' di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata
in   rapporto   alla  quantita'  di  effluenti  prodotti  durante  la
stabulazione  del  bestiame,  al  netto del vuoto sanitario, non puo'
essere inferiore al volume di materiale prodotto in:
a)  120  giorni  per  gli  allevamenti  di bovini da latte o di linea
vacca-vitello,  bufalini, equini e ovicaprini, in aziende con terreni
caratterizzati  da  assetti  colturali  che  prevedono la presenza di
prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
b) 180 giorni per:
l) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicoli;
2)  gli  allevamenti  di  bovini  da  latte o di linea vacca-vitello,
bufalini,  equini  e  ovicaprini, in aziende diverse da quelli di cui
alla lettera a).
4.  Alla  produzione  complessiva  di liquami da stoccare deve essere
sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori
dello  stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di
effluenti zootecnici.
5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo
stoccaggio  delle  acque  reflue  di  cui  al presente regolamento si
applicano le disposizioni di cui all'art. 18.