Art. 25.
                Modalita' di utilizzazione agronomica

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque
reflue  di cui al presente regolamento, nonche' dei concimi azotati e
degli    ammendanti    organici    e'    vietata    nella    stagione
autunno-invernale,  ed in particolare nei seguenti periodi minimi: a)
dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti
organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione
delle  deiezioni  degli  avicunicoli  essiccate con processo rapido a
tenori di sostanza secca superiori al sessantacinque per cento per le
quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;
b)  per  i  liquami,  i  materiali  ad essi assimilati e per le acque
reflue:
1)  dal  15  novembre  al  15 febbraio, nel caso di terreni con prati
avvicendati  cereali  autunno-vernini,  colture  ortive,  arboree con
inerbimento permanente o con colture di copertura;
2)  dal  15  ottobre  al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a
colture diverse da quelle di cui al numero 1);
2.  Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre
e   il  31  gennaio,  le  province  possono  disporre  la  temporanea
sospensione  dei  periodi  di  divieto  di  cui al comma 1 in caso di
particolari  situazioni climatiche e sulla base delle caratteristiche
pedologiche  dei  suoli  e  delle  fasi  fenologiche  delle  colture,
opportunamente     giustificate    tramite    specifiche    relazioni
tecnicoscientifiche.
3.  Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre
e  il  31  gennaio,  la  Regione, sulla base delle proposte formulate
dalle  province,  puo' disporre una diversa decorrenza dei periodi di
cui  al  comma  1  con  riferimento  all'ordinamento colturale o alle
caratteristiche climatiche e pedologiche.