Art. 25. Modalita' di utilizzazione agronomica 1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonche' dei concimi azotati e degli ammendanti organici e' vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi: a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al sessantacinque per cento per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio; b) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue: 1) dal 15 novembre al 15 febbraio, nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura; 2) dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al numero 1); 2. Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, le province possono disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture, opportunamente giustificate tramite specifiche relazioni tecnicoscientifiche. 3. Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, la Regione, sulla base delle proposte formulate dalle province, puo' disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento colturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.