Art. 26. Dosi di applicazione dei fertilizzanti 1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantita' di applicazione al terreno e' calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. 2. La quantita' di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso. 3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento. 4. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel piano di utilizzazione agronomica. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile. 5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare: a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante; b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, comprendenti la somministrazione dei fertilizzanti azotati il piu' vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a piu' applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera; c) la corretta applicazione al terreno di tutti i fertilizzanti utilizzati; d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto; e) la conformita' delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'allegato IV al presente regolamento. 6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi. 7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'allegato V.