Art. 26.
               Dosi di applicazione dei fertilizzanti

1.  Al  fine  di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo
dei  fertilizzanti,  attraverso  l'incremento dell'efficienza azotata
degli  effluenti  zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono
prioritariamente  impiegati  come fertilizzanti, ove disponibili, gli
effluenti  zootecnici, la cui quantita' di applicazione al terreno e'
calcolata   tenendo   conto,   ai  fini  del  rispetto  del  bilancio
dell'azoto,    del    reale    fabbisogno    delle   colture,   della
mineralizzazione  netta  dei  suoli  e  degli apporti degli organismi
azoto-fissatori.  2.  La  quantita' di effluente zootecnico di cui al
comma  1  non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o
allevamento  un  apporto  di  azoto  superiore  a 170 chilogrammi per
ettaro  e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito
ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e
calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I o, in
alternativa,  di  altri  valori  determinati  secondo le procedure di
calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.
3.  I  limiti  di  cui  al  comma  2 sono comprensivi delle deiezioni
depositate  dagli  animali  quando  sono  tenuti  al  pascolo e degli
eventuali  fertilizzanti  organici  di  origine animale e dalle acque
reflue di cui al presente regolamento.
4.  Le  dosi  di  effluente  zootecnico,  applicate  nel rispetto del
bilancio  dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e
di  ammendanti  organici sono giustificate nel piano di utilizzazione
agronomica.  Per  le  aziende  ricadenti  in  parte anche in zone non
vulnerabili,  il  quantitativo  medio  aziendale  sopraindicato  deve
intendersi   riferito   esclusivamente   alla   superficie  aziendale
ricadente in zona vulnerabile.
5.  Al  fine  di  contenere  le  dispersioni di nutrienti nelle acque
superficiali  e  sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre
misure adottate devono assicurare:
a) l'uniformita' di applicazione del fertilizzante;
b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un
insieme  di  buone  pratiche,  comprendenti  la  somministrazione dei
fertilizzanti  azotati il piu' vicino possibile al momento della loro
utilizzazione,  il  frazionamento  della  dose  con il ricorso a piu'
applicazioni  ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento
atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
c)  la  corretta  applicazione  al  terreno  di tutti i fertilizzanti
utilizzati;
d)  lo  spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione
tali da non determinare la polverizzazione del getto;
e)  la  conformita'  delle  pratiche irrigue alle disposizioni di cui
all'allegato IV al presente regolamento.
6.  Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici,
al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale,
devono  essere  garantite  o  una copertura dei suoli tramite colture
intercalari  o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a
ridurre  la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie
e stocchi.
7.  L'utilizzazione  agronomica  dei fertilizzanti e degli ammendanti
organici  deve  avvenire  nel rispetto dei criteri generali stabiliti
nell'allegato V.