Art. 27.
                          C o n t r o l l i

1. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a
loro  disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti,
alle   coltivazioni,   nonche'   alle   condizioni  pedoclimatiche  e
idrologiche del territorio, le province organizzano ed effettuano sia
controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende
agrozootecniche ed agroalimentari per verificare la conformita' delle
modalita'  di  utilizzazione  agronomica  agli  obblighi  di  cui  al
presente  regolamento.  2.  I  controlli  di  cui  al  comma  1  sono
effettuati  sulla  base  delle  indicazioni  formulate  dalla  Giunta
regionale   in   ragione   di   criteri   di  rischio  ambientale  ed
igienico-sanitario  e  finalizzate  al  coordinamento. sul territorio
regionale  delle  attivita' di controllo e alla loro integrazione con
l'applicazione del regime di condizionalita' previsto dalla normativa
dell'Unione europea.
3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento
delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare
e  quelli  aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli aziendali
comprendono   anche   le  analisi  dei  suoli  dei  comprensori  piu'
intensamente  coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di
azoto e fosforo applicati al terreno.
4.  In particolari situazioni di rischio, le province possono dettare
ulteriori    specifiche    prescrizioni   volte   a   garantire   che
l'utilizzazione  agronomica avvenga senza pregiudizio per l'ambiente,
assegnando  a  tal  fine termini di adeguamento congrui rispetto agli
adempimenti prescritti.
5.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla
normativa  vigente  e  la  segnalazione  alle  autorita' di controllo
competenti  in materia di applicazione del regime di condizionalita',
in  caso  di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o
delle  prescrizioni  impartite  ai  sensi  del  comma  4  le province
procedono, secondo la gravita' dell'infrazione:
a)  alla  diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze;
b)    alla    diffida    e    contestuale   ordine   di   sospensione
dell'utilizzazione  agronomica  per  un  tempo  determinato,  ove  si
manifestino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute pubblica o per
l'ambiente;
c)  al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di
mancata   comunicazione   o  in  caso  di  reiterate  violazioni  che
determinino  situazioni  di  pericolo  per  la  salute pubblica e per
l'ambiente.