Art. 27. C o n t r o l l i 1. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonche' alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari per verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al presente regolamento. 2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione di criteri di rischio ambientale ed igienico-sanitario e finalizzate al coordinamento. sul territorio regionale delle attivita' di controllo e alla loro integrazione con l'applicazione del regime di condizionalita' previsto dalla normativa dell'Unione europea. 3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori piu' intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno. 4. In particolari situazioni di rischio, le province possono dettare ulteriori specifiche prescrizioni volte a garantire che l'utilizzazione agronomica avvenga senza pregiudizio per l'ambiente, assegnando a tal fine termini di adeguamento congrui rispetto agli adempimenti prescritti. 5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la segnalazione alle autorita' di controllo competenti in materia di applicazione del regime di condizionalita', in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4 le province procedono, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.