Art. 28. Ulteriori controlli in zone vulnerabili 1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, la Regione Piemonte effettua nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola uno specifico programma di monitoraggio in stazioni di campionamento rappresentative della qualita' delle predette acque. 2. La frequenza dei controlli di cui al comma 1 e' progettata e realizzata in modo da garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della revisione della designazione delle zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del Programma di azione di cui al titolo III. 3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, le province provvedono periodicamente all'analisi dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica di cui al titolo III, per la comparazione delle concentrazioni di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile riscontrate con i rispettivi limiti di accettabilita' individuati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Le analisi di cui al comma 3 sono effettuate secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. 5. I sopralluoghi effettuati nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari che effettuano l'utilizzazione agronomica disciplinata al titolo III sono, tra l'altro, finalizzati alla verifica: a) della effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione; b) della presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo piano di utilizzazione agronomica; c) della rispondenza dei mezzi e delle modalita' di applicazione al terreno dichiarate nei predetti documenti.