Art. 28.
               Ulteriori controlli in zone vulnerabili

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque
superficiali  e  sotterranee  e della valutazione dello stato trofico
delle  acque  lacustri,  la  Regione  Piemonte  effettua  nelle  zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola uno specifico programma di
monitoraggio  in  stazioni  di  campionamento  rappresentative  della
qualita'  delle  predette acque. 2. La frequenza dei controlli di cui
al   comma  1  e'  progettata  e  realizzata  in  modo  da  garantire
l'acquisizione  di  dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della
concentrazione   dei   nitrati,   al   fine   della  revisione  della
designazione    delle    zone   vulnerabili   e   della   valutazione
dell'efficacia del Programma di azione di cui al titolo III.
3.  Fermo  restando  quanto  disposto  ai  commi  1  e 2, le province
provvedono   periodicamente   all'analisi   dei   suoli   interessati
dall'utilizzazione   agronomica   di   cui  al  titolo  III,  per  la
comparazione  delle  concentrazioni di rame e zinco, in forma totale,
di  fosforo in forma assimilabile riscontrate con i rispettivi limiti
di   accettabilita'   individuati   con  deliberazione  della  Giunta
regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
4.  Le  analisi  di  cui  al comma 3 sono effettuate secondo i metodi
ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale
13   settembre  1999  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  e
forestali,   pubblicato  sul  supplemento  ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999.
5.   I  sopralluoghi  effettuati  nelle  aziende  agrozootecniche  ed
agroalimentari che effettuano l'utilizzazione agronomica disciplinata
al titolo III sono, tra l'altro, finalizzati alla verifica:
a)   della   effettiva   utilizzazione   di  tutta  la  superficie  a
disposizione;
b)  della  presenza  delle  colture  indicate  nella  comunicazione e
relativo piano di utilizzazione agronomica;
c)  della  rispondenza dei mezzi e delle modalita' di applicazione al
terreno dichiarate nei predetti documenti.