Art. 30. Formazione e informazione degli agricoltori 1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli interventi di formazione e informazione degli operatori delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati. 2. Gli interventi formativi e informativi di cui al comma 1 hanno per oggetto le disposizioni del presente regolamento ed in particolare il programma d'azione di cui al titolo III, nonche' il Codice di buona pratica agricola. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di: a) diffondere la conoscenza delle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluentizootecnici, delle acque reflue e degli altri fertilizzanti di cui al presente regolamento; b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle normative ambientali cogenti; c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale. 3. Gli interventi formativi devono essere integrati nell'ambito delle attivita' previste dal vigente programma di sviluppo rurale.