Art. 30.
             Formazione e informazione degli agricoltori

1.  Con  deliberazione  della Giunta regionale, da adottarsi entro un
anno  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
individuati   gli  interventi  di  formazione  e  informazione  degli
operatori  delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati. 2.
Gli  interventi  formativi  e informativi di cui al comma 1 hanno per
oggetto le disposizioni del presente regolamento ed in particolare il
programma  d'azione  di cui al titolo III, nonche' il Codice di buona
pratica agricola. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di:
a)  diffondere  la conoscenza delle norme in materia di utilizzazione
agronomica  degli  effluentizootecnici,  delle  acque  reflue e degli
altri fertilizzanti di cui al presente regolamento;
b)  formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al
fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle
normative ambientali cogenti;
c)  mettere  a  punto  un sistema permanente di consulenza ambientale
rivolto alle aziende;
d)  promuovere  la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di
gestione ambientale.
3. Gli interventi formativi devono essere integrati nell'ambito delle
attivita' previste dal vigente programma di sviluppo rurale.