Art. 32.
                          Norme transitorie

1.  Per  le aziende esistenti la comunicazione e il relativo piano di
utilizzazione  agronomica  sono  presentati  entro il 30 giugno 2008,
tramite  il  servizio  on-line  messo  a  disposizione  dalla Regione
Piemonte  nell'ambito  dell'anagrafe unica, inserendo o aggiornando i
dati   relativi  alla  propria  situazione  aziendale  rispetto  agli
obblighi  previsti  dal presente regolamento. 2. Le aziende che, alla
luce  della  comunicazione  e  del  piano  di cui al comma 1, debbano
effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite
dal  presente  regolamento, entro il 31 dicembre 2008 presentano alle
province  competenti per territorio, per la relativa approvazione, un
programma  di  adeguamento  redatto secondo lo schema stabilito dalla
Giunta regionale entro il 31 marzo 2008; lo stesso schema stabilisce,
inoltre,   le   tolleranze   massime  ammissibili  per  l'adeguamento
strutturale delle aziende.
3.  Ferme  restando  le  scadenze  definite dalle deliberazioni della
Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002,
n.  9/R  (Designazione  delle  zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola  e relativo programma d'azione), le previsioni del programma
di  adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate
in  merito  dalla provincia competente sono realizzate entro due anni
dall'intervenuta approvazione del predetto programma.
4.   Per   le   aziende  esistenti  che  procedono  all'utilizzazione
agronomica  delle  deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo
rapido  a  tenori  di  sostanza  secca  superiori  al 65 per cento il
divieto   di   cui  all'art.  25  si  applica  entro  trentasei  mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5.   Fatta  eccezione  per  i  casi  di  ampliamento  di  allevamenti
zootecnici  esistenti,  le  aziende  zootecniche che, in applicazione
delle  disposizioni  regionali vigenti in materia, abbiano provveduto
all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti
zootecnici,  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento, sono esonerate dall'eventuale
obbligo   di   ulteriore   adeguamento   delle  strutture  stesse  in
applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino
al 31 dicembre 2013.