Art. 32. Norme transitorie 1. Per le aziende esistenti la comunicazione e il relativo piano di utilizzazione agronomica sono presentati entro il 30 giugno 2008, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'anagrafe unica, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Le aziende che, alla luce della comunicazione e del piano di cui al comma 1, debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2008 presentano alle province competenti per territorio, per la relativa approvazione, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema stabilito dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. 3. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro due anni dall'intervenuta approvazione del predetto programma. 4. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'art. 25 si applica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.