Art. 33.
                        A b r o g a z i o n i

1.  A  far  data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli
articoli  3  e  4 e l'allegato B del regolamento regionale 18 ottobre
2002,  n.  9/R  (Designazione  delle  zone  vulnerabili da nitrati di
origine  agricola  e relativo programma d'azione) sono abrogati. 2. A
far  data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano
piu'  applicazione  le  disposizioni  di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 30 dicembre 1991, n. 46/12028 e successive modifiche
e  integrazioni,  recante: «Prime disposizioni tecniche e procedurali
per  l'autorizzazione  allo  smaltimento  in  agricoltura dei liquami
provenienti da allevamenti animali.».