Art. 33. A b r o g a z i o n i 1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 e l'allegato B del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione) sono abrogati. 2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano piu' applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991, n. 46/12028 e successive modifiche e integrazioni, recante: «Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.».