Art. 4. Piano di utilizzazione agronomica 1. Le aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 3 e con le modalita' previste per la stessa, di un piano di utilizzazione agronomica completo redatto in conformita' all'allegato II, parte B. 2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione, almeno nella forma semplificata, anche le aziende che producono un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alla quantita' di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica. 4. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il piano di utilizzazione agronomica e' di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche.