Art. 4.
                  Piano di utilizzazione agronomica

1.  Le  aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a
6.000  chilogrammi  di  azoto  al campo da effluenti zootecnici e gli
allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione, unitamente alla
comunicazione  di  cui  all'art. 3 e con le modalita' previste per la
stessa,  di  un piano di utilizzazione agronomica completo redatto in
conformita'  all'allegato  II,  parte B. 2. Nelle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola, sono tenute alla presentazione del Piano
di  utilizzazione,  almeno nella forma semplificata, anche le aziende
che  producono  un  quantitativo  di  azoto  al  campo  da  effluenti
zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000
chilogrammi.
3.  Gli  obblighi  di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento
alla  quantita' di effluente, anche alle aziende che svolgono singole
fasi di utilizzazione agronomica.
4.  Ai  fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti
zootecnici   e   di   un   accurato   bilanciamento   degli  elementi
fertilizzanti,  in  funzione  soprattutto  delle  caratteristiche del
suolo  e  delle  asportazioni  prevedibili, il piano di utilizzazione
agronomica  e'  di  raccomandata  applicazione  per  tutte le aziende
zootecniche.