Art. 5. Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto 1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'allegato III. 2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorita' preposte al controllo della stessa.