Art. 5.
           Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto

1.  Al  fine  di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione
del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono
tenute  agli  obblighi  di  registrazione  delle fertilizzazioni e di
documentazione   del   trasporto  di  cui  all'allegato  III.  2.  Le
registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono
conservate  per  un  minimo  di  tre  anni  e  rese  disponibili alle
autorita' preposte al controllo della stessa.