Art. 6. Criteri generali di utilizzazione agronomica 1. L'utilizzazione agronomica e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' individuati dal Piano di tutela delle acque; b) l'adeguatezza della quantita' di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.