Art. 6.
            Criteri generali di utilizzazione agronomica

1.  L'utilizzazione agronomica e' consentita purche' siano garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il
raggiungimento  degli  obiettivi di qualita' individuati dal Piano di
tutela delle acque;
b)  l'adeguatezza della quantita' di azoto efficiente applicata e dei
tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.