Art. 7.
                 Divieti di utilizzazione dei letami

1.   L'utilizzo  dei  letami  e'  vietato:  a)  sulle  superfici  non
interessate  dall'attivita'  agricola,  fatta eccezione per le aree a
verde  pubblico  e  privato  e  per  le  aree  soggette  a recupero e
ripristino   ambientale   nella   fase   di   impianto  e  successivo
mantenimento;
b) nei boschi;
c)  entro  5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali
superficiali  e  da  quelli  artificiali  non  arginati  del reticolo
principale  di  drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali
ad esclusivo uso aziendale;
d)  entro  10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque
lacuali;
e)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con
frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni
adibiti a colture che richiedono la sommersione;
f)  in  tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad
emettere  specifici  provvedimenti  di  divieto  o di prescrizione in
ordine  alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive
per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
g) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.