Art. 8.
                Divieti di utilizzazione dei liquami

1.  L'utilizzo  dei  liquami  e'  vietato:  a)  sulle  superfici  non
interessate  dall'attivita'  agricola,  fatta eccezione per le aree a
verde  pubblico  e privato nella fase di impianto della coltura e per
le  aree  soggette  a  recupero e ripristino ambientale nella fase di
impianto e successivo mantenimento;
b) nei boschi;
c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali
e  da  quelli  artificiali  non  arginati  del reticolo principale di
drenaggio;  sono  comunque  esclusi i canali artificiali ad esclusivo
uso aziendale;
d)  entro  10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque
lacuali;
e) in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali
e  le  piste  agrosilvopastorali,  sulla  base  dei  seguenti  limiti
misurati dal ciglio della strada:
1)  50  metri,  nel  caso  di distribuzione con sistemi a dispersione
aerea in pressione;
2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
f)  in  prossimita'  di  abitazioni,  sulla  base dei seguenti limiti
misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
1)  50  metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in
pressione;
2)  10  metri,  nel  caso di distribuzione con sistemi localizzati e,
fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento;
g)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con
frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni
adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h)  su  terreni  con  pendenza  media superiore al 10 per cento; tale
limite  e' elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di
sistemazioni idraulico-agrarie;
i)  nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i
prodotti destinati al consumo umano;
j)  in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto,
a  meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare
integralmente la parte aerea delle piante;
k)  dopo  l'impianto  della  coltura  nelle  aree  adibite a parchi o
giardini  pubblici,  campi  da  gioco,  utilizzate  per ricreazione o
destinate in genere ad uso pubblico;
l)  su  colture  foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio
del foraggio o il pascolamento;
m)  nel  periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni
anno;
n)  in  tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad
emettere  specifici  provvedimenti  di  divieto  o di prescrizione in
ordine  alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive
per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.