Art. 8. Divieti di utilizzazione dei liquami 1. L'utilizzo dei liquami e' vietato: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali; e) in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada: 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati. f) in prossimita' di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo: 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento; g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; h) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite e' elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie; i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; j) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; m) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno; n) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.