Art. 9.
                        T r a t t a m e n t i

1.  I  trattamenti  degli  effluenti  zootecnici  e  le  modalita' di
stoccaggio  sono  finalizzati,  oltre che a contribuire alla messa in
sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente
e  la corretta gestione agronomica degli effluenti zootecnici stessi,
rendendoli  disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il
profilo  agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. 2.
I  rendimenti  dei  trattamenti utilizzati, qualora diversi da quelli
riportati  a titolo indicativo alla tabella 3 dell'allegato I, devono
essere  giustificati  nell'ambito della comunicazione di cui all'art.
3, secondo le modalita' indicate all'allegato II.
3.  I  trattamenti  non  devono comportare l'addizione agli effluenti
zootecnici  di  sostanze  potenzialmente  dannose  per  il  suolo, le
colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.