Art. 9. T r a t t a m e n t i 1. I trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalita' di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti zootecnici stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. 2. I rendimenti dei trattamenti utilizzati, qualora diversi da quelli riportati a titolo indicativo alla tabella 3 dell'allegato I, devono essere giustificati nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 3, secondo le modalita' indicate all'allegato II. 3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti zootecnici di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.