(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 novembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 1° ottobre 2007 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui e' possibile l'ampliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi. Inoltre, determina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e la loro utilizzazione; cio' in esecuzione degli articoli 29, comma 5, 44-bis, comma 2, 107, comma 11, e 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica provinciale. 2. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina degli esercizi pubblici, aventi i requisiti di cui all'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale. 3. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo si applicano agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui alla disciplina degli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000. 4. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo non trovano applicazione agli esercizi pubblici siti in zone produttive di cui agli articoli 44 e 44-bis, comma 2, della legge urbanistica provinciale o su aree per le quali il piano urbanistico prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilita'. In caso di spostamento di tali esercizi nei casi previsti dalla legge urbanistica provinciale, e' ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo.