Art. 10.
            Edifici sottoposti a tutela storico-artistica

   1.  Per  edifici  sottoposti  a  tutela  storico-artistica si puo'
derogare  dai  valori  massimi  di  superficie  lorda di piano di cui
all'art.  7,  se  a causa della struttura dell'edificio esistente per
motivi  di tutela non e' possibile attuare lavori di ristrutturazione
edilizia,  necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio,
ed  osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda
di  piano  consentiti.  La  deroga puo' essere concessa previo parere
favorevole dell'ufficio provinciale beni architettonici ed artistici.