Art. 10. Edifici sottoposti a tutela storico-artistica 1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si puo' derogare dai valori massimi di superficie lorda di piano di cui all'art. 7, se a causa della struttura dell'edificio esistente per motivi di tutela non e' possibile attuare lavori di ristrutturazione edilizia, necessari per il miglioramento qualitativo dell'esercizio, ed osservare contemporaneamente i valori massimi di superficie lorda di piano consentiti. La deroga puo' essere concessa previo parere favorevole dell'ufficio provinciale beni architettonici ed artistici.