Art. 11.
Standards  per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti
       e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande

   1.  Gli  esercizi  di  somministrazione  di pasti e bevande di cui
all'art.  3  della  disciplina sugli esercizi pubblici esistenti alla
data del 1° gennaio 2000 possono essere ampliati per il miglioramento
qualitativo.  Il  numero  degli  esistenti  posti a sedere si ottiene
dividendo  la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2.
Per  il  numero  dei  posti  a  sedere  cosi  determinato puo' essere
realizzata una superficie lorda di piano pari a cinque metri quadrati
per ogni posto a sedere.
   2.  Gli  esercizi  di  somministrazione  di  bevande  di  cui agli
articoli  2 e 4 della disciplina degli esercizi pubblici esistenti il
1°  gennaio  2000  possono essere ampliati in misura del 50 per cento
della  superficie  lorda  di  piano al fine di migliorare la qualita'
dell'esercizio.
   3.  Per  gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per
quelli  di  somministrazione  di bevande gia' ampliati in forza della
legge  provinciale  del  23  giugno  1992,  n.  21, nel calcolo della
superficie  lorda  ora  ammessa va detratta la relativa superficie di
ampliamento.
   4. Nelle superfici lorde di piano calcolate in base ai commi 1 e 2
non  sono  comprese  le  superfici  per  l'alloggio di servizio nella
misura  di  110  metri  quadrati  di  superficie utile e quelle per i
garages  prescritte  dalla  legge.  La  dimensione  dell'alloggio  di
servizio  puo'  essere  aumentata  di 50 metri quadrati di superficie
utile.  La  superficie  aggiuntiva  che  ne  risulta  ecompresa nelle
superfici lorde di piano.
   5.  Gli  esercizi di somministrazione di pasti e bevande esistenti
alla  data  del 1° gennaio 2000 possono realizzare, nell'ambito della
superficie lorda di piano massima calcolata ai sensi dei commi 1 e 4,
letti  per i collaboratori nella misura di un letto per ogni 25 metri
quadrati della superficie netta della sala da pranzo.
   6.  Il vincolo di destinazione di cui all'art. 29, comma 6, e art.
107,  comma  11,  della legge urbanistica provinciale si applica agli
esercizi  pubblici  ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della disciplina
sugli  esercizi pubblici che presentano la domanda di concessione per
ampliamento qualitativo dopo il 1° agosto 2007.