Art. 13. Comunicazione dati 1. L'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione urbanistica il numero complessivo dei posti letto alla data del 30 giugno ed alla data del 31 dicembre di ogni anno. 2. I comuni trasmettono all'Istituto provinciale di statistica continuamente le variazioni del numero complessivo dei letti su campo comunale.