Art. 13.
                         Comunicazione dati

   1. L'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione
urbanistica  il  numero  complessivo dei posti letto alla data del 30
giugno ed alla data del 31 dicembre di ogni anno.
   2.  I  comuni  trasmettono  all'Istituto provinciale di statistica
continuamente le variazioni del numero complessivo dei letti su campo
comunale.