Art. 2. Numero complessivo di letti esistenti 1. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliamento degli esercizi ricettivi e' consentito entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088 letti. 2. L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi e' ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale puo' annullare le relative concessioni edilizie.