Art. 2.
                Numero complessivo di letti esistenti

   1.  Ai  sensi  dell'art.  128,  comma  1,  della legge urbanistica
provinciale  l'ampliamento  degli  esercizi  ricettivi  e' consentito
entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088
letti.
   2.  L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi e' ammesso
fino  al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel
comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale
puo' annullare le relative concessioni edilizie.