Art. 3.
                 Calcolo del numero dei posti letto

   1.  La  base  per  l'ampliamento  quantitativo e qualitativo degli
esercizi  ricettivi  e'  il  numero  dei  posti  letto dell'esercizio
esistenti  alla  data  del  1°  ottobre  1997.  L'unita' di misura e'
costituita  dalla  superficie  lorda  di  piano. Non si distingue tra
parti dell'edificio sopra o sotto terra.
   2.  Per  gli  esercizi  che  alla  data  del 1°  ottobre  1997 non
esercitavano   attivita'  ricettiva,  si  fa  riferimento  all'ultima
denuncia dei letti prima di tale data.
   3.  Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti
esistenti  si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti
della   costruzione   utilizzate  come  camere  da  letto,  corridoi,
giroscale  e  vani servizi inclusi. Le stesse modalita' di calcolo si
applicano  per  gli  esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno
esercitato  un'attivita'  ricettiva  limitata nonche' nel caso in cui
una  casa  per ferie o un albergo per la gioventu' di cui all'art. 6,
comma  7, della disciplina sugli esercizi pubblici, viene trasformato
in un esercizio di cui all'art. 5 della medesima disciplina.
   4.  Per  gli  edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la
licenza  per  l'affitto  di  camere,  di appartamenti ammobiliati per
ferie  ovvero  di  camere  e  appartamenti  ammobiliati  per  ferie o
esercitavano   un'attivita'   ricettiva  con  i  presupposti  per  la
classificazione  nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al
piu'  tardi  entro  il  1° gennaio 2000 sono stati classificati quali
esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici,
il   numero  di  posti  letto  utile  quale  base  per  l'ampliamento
qualitativo  e  quantitativo e' calcolato secondo le modalita' di cui
ai  commi  1, 2 e 3, applicando come data di riferimento il 30 aprile
2003.