Art. 3. Calcolo del numero dei posti letto 1. La base per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi e' il numero dei posti letto dell'esercizio esistenti alla data del 1° ottobre 1997. L'unita' di misura e' costituita dalla superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra. 2. Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non esercitavano attivita' ricettiva, si fa riferimento all'ultima denuncia dei letti prima di tale data. 3. Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, corridoi, giroscale e vani servizi inclusi. Le stesse modalita' di calcolo si applicano per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno esercitato un'attivita' ricettiva limitata nonche' nel caso in cui una casa per ferie o un albergo per la gioventu' di cui all'art. 6, comma 7, della disciplina sugli esercizi pubblici, viene trasformato in un esercizio di cui all'art. 5 della medesima disciplina. 4. Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere, di appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attivita' ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al piu' tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, il numero di posti letto utile quale base per l'ampliamento qualitativo e quantitativo e' calcolato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di riferimento il 30 aprile 2003.