Art. 4.
      Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico

   1.  Ai  fini  del  calcolo statistico per la classificazione delle
zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati
nella  misura  della  meta',  quelli delle case per ferie non vengono
considerati.
   2.  Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A.
Ai  sensi  dell'art.  128,  commi  2  e  9,  della  legge urbanistica
provinciale sono considerate tali:
   a)  i comuni o le frazioni dichiarati zone economicamente depresse
con decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n.
24,  ad  eccezione  delle frazioni con un rapporto letti per abitanti
superiore  ad  uno  nei  comuni  con  un  rapporto letti per abitanti
superiore  ad  uno  nonche'  di  ulteriori  frazioni prescelte con un
rapporto  letti  per  abitanti  superiore  ad  uno,  alla data del 31
dicembre 2001;
   b)  i  comuni  e  le  frazioni prescelte con un rapporto letti per
abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti, alla
data del 31 dicembre 2001;
   c)  i  comuni  di  confine  attraversati  dalle principali arterie
destinate  al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione
della  Commissione  europea  del  23  novembre 2001, C(2001) 3548, la
maggior  parte  delle sezioni di censimento e' classificata come zona
obiettivo 2.
   3.   Le   zone  turistiche  fortemente  sviluppate  sono  indicate
nell'allegato  B.  Ai  sensi  dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge
urbanistica  provinciale  sono considerate tali quei comuni che hanno
piu' di 2.500 posti letto alla data del 31 dicembre 2001 e:
   a)  con  un  rapporto  letti  per  abitanti  superiore  a due e un
rapporto  abitanti  piu'  letti per chilometro quadrato di territorio
comunale superiore a 75, oppure;
   b)  con  un  rapporto  letti  per  abitanti  superiore  a uno e un
rapporto  abitanti  piu'  letti per chilometro quadrato di territorio
comunale superiore a 110, oppure
   c)  con  un  rapporto  letti  per  abitanti  superiore  a 0,9 e un
rapporto  abitanti  piu'  letti per chilometro quadrato di territorio
comunale superiore a 350.
   4. Le zone turistiche sviluppate sono indicate nell'allegato C. Ai
sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale
sono considerate tali tutti i restanti comuni o frazioni.