Art. 4. Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico 1. Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della meta', quelli delle case per ferie non vengono considerati. 2. Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali: a) i comuni o le frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24, ad eccezione delle frazioni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nei comuni con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno nonche' di ulteriori frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti superiore ad uno, alla data del 31 dicembre 2001; b) i comuni e le frazioni prescelte con un rapporto letti per abitanti non superiore a 0,3 e che hanno meno di 8.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2001; c) i comuni di confine attraversati dalle principali arterie destinate al traffico veicolare e nelle quali in base alla decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001, C(2001) 3548, la maggior parte delle sezioni di censimento e' classificata come zona obiettivo 2. 3. Le zone turistiche fortemente sviluppate sono indicate nell'allegato B. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali quei comuni che hanno piu' di 2.500 posti letto alla data del 31 dicembre 2001 e: a) con un rapporto letti per abitanti superiore a due e un rapporto abitanti piu' letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 75, oppure; b) con un rapporto letti per abitanti superiore a uno e un rapporto abitanti piu' letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 110, oppure c) con un rapporto letti per abitanti superiore a 0,9 e un rapporto abitanti piu' letti per chilometro quadrato di territorio comunale superiore a 350. 4. Le zone turistiche sviluppate sono indicate nell'allegato C. Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali tutti i restanti comuni o frazioni.