Art. 6.
      Indici di edificabilita' al di fuori di zone edificabili

   1.   Per   gli   esercizi   ricettivi,   per   gli   esercizi   di
somministrazione   di   pasti   e  bevande  e  per  gli  esercizi  di
somministrazione di bevande esistenti nel verde agricolo, comprese le
zone   sottoposte  a  divieto  di  edificazione  per  la  tutela  del
paesaggio,  nel  verde  alpino o nel bosco valgono, ferme restando le
disposizioni  di  cui agli articoli 7, 10 e 11 sulla superficie lorda
di  piano,  le  prescrizioni  sulle  distanze  e  sulle altezze degli
edifici  stabilite  nelle nome di attuazione al piano urbanistico. In
ogni  caso  puo'  essere mantenuta ovvero raggiunta l'altezza massima
dell'edificio  esistente  purche'  sia osservato un indice di visuale
libera  di  0,5 verso il confine di proprieta' e in fregio a strade o
piazze    pubbliche   l'ampliamento   venga   effettuato   osservando
l'allineamento  esistente  e  venga  osservato  un  indice di visuale
libera   di   1,0  verso  edifici  prospicienti,  ferme  restando  le
disposizioni di cui all'art. 112 della legge urbanistica provinciale.
   2.  In  caso  di  ampliamento  quantitativo  solo  il 50 per cento
dell'area  di  pertinenza  funzionalmente  utilizzabile  puo'  essere
edificata, anche in deroga alla zonizzazione.