Art. 7.
Standards  delle  superfici  lorde  di  piano  per  l'ampliamento  di
                         esercizi ricettivi

   1.  Con  riferimento  all'indice di ampliamento calcolato ai sensi
dell'art.  8  ed  alla  classificazione  progettata  ai  sensi  della
disciplina  sugli  esercizi  pubblici,  vengono  stabiliti  i  valori
massimi  in  metri quadri di superficie lorda di piano dell'esercizio
di  cui  all'allegato  D.  Esercizi  con  almeno  tre  stelle possono
costruire    ulteriore   superficie   lorda   di   piano,   calcolata
moltiplicando  l'indice di ampliamento di cui all'art. 8 con 22 metri
quadrati.   Esercizi   con   fino  a  due  stelle  possono  costruire
un'ulteriore  superficie  lorda  di  piano,  calcolata  moltiplicando
l'indice di ampliamento di cui all'art. 8 con otto metri quadrati.
   2.  Le  superfici  lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono
all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ivi comprese
le  superfici  relative  al  settore  ricettivo, agli ambienti per la
ristorazione  compresi  la preparazione e il magazzinaggio, alle sale
per  conferenze,  al  reparto  di  cura,  alla  piscina coperta, agli
alloggi  per  collaboratori e all'alloggio di servizio. L'alloggio di
servizio non puo' superare i 160 metri quadrati di superficie utile.
   3. In aggiunta alle superfici lorde di piano realizzabili ai sensi
del  comma  1,  puo' essere realizzato un garage ogni due posti letto
per ospiti. Il numero di garage cosi' calcolato puo' essere aumentato
di una quota del 20 per cento da destinare al personale.
   4.  La  concessione  edilizia  per  l'ampliamento  quantitativo  e
qualitativo  e'  rilasciata  previo  parere  positivo  da parte della
Ripartizione  provinciale  turismo  sulla  sussistenza  dei requisiti
strutturali   per   la  classificazione  di  cui  all'art.  33  della
disciplina   sugli   esercizi  pubblici  indicata  nella  domanda  di
concessione.