Art. 7. Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi 1. Con riferimento all'indice di ampliamento calcolato ai sensi dell'art. 8 ed alla classificazione progettata ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorda di piano dell'esercizio di cui all'allegato D. Esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'art. 8 con 22 metri quadrati. Esercizi con fino a due stelle possono costruire un'ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'art. 8 con otto metri quadrati. 2. Le superfici lorde di piano di cui al comma 1 si riferiscono all'intero fabbisogno di superfici utili dell'esercizio, ivi comprese le superfici relative al settore ricettivo, agli ambienti per la ristorazione compresi la preparazione e il magazzinaggio, alle sale per conferenze, al reparto di cura, alla piscina coperta, agli alloggi per collaboratori e all'alloggio di servizio. L'alloggio di servizio non puo' superare i 160 metri quadrati di superficie utile. 3. In aggiunta alle superfici lorde di piano realizzabili ai sensi del comma 1, puo' essere realizzato un garage ogni due posti letto per ospiti. Il numero di garage cosi' calcolato puo' essere aumentato di una quota del 20 per cento da destinare al personale. 4. La concessione edilizia per l'ampliamento quantitativo e qualitativo e' rilasciata previo parere positivo da parte della Ripartizione provinciale turismo sulla sussistenza dei requisiti strutturali per la classificazione di cui all'art. 33 della disciplina sugli esercizi pubblici indicata nella domanda di concessione.