Art. 8. Indice di ampliamento 1. Nelle zone turistiche sviluppate e nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all'art. 4, commi 3 e 4, l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda di piano ammissibile e' determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'art. 3, secondo le seguenti modalita': a) in zone turistiche sviluppate: 1) in caso di esercizi ricettivi con posti letto inferiori a 40, al numero di posti letto puo' essere sommata al massimo la cifra 20, ove la somma complessiva non puo' comunque essere superiore a 50; 2) in caso di esercizi ricettivi con posti letto da 40 a 50, al numero di posti letto puo' essere sommata al massimo la cifra 10; 3) in caso di esercizi ricettivi con piu' di 50 posti letto, la cifra corrispondente al numero di posti letto puo' essere aumentata del 20 per cento; b) in zone turistiche fortemente sviluppate al numero di posti letto puo' essere sommata la cifra 5. 2. Per il calcolo dell'indice di ampliamento nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, e' possibile raddoppiare la cifra di cui al comma 1, lettera a), cifre 1), 2) e 3), che puo' essere sommata al numero di posti letto calcolati ai sensi dell'art. 3. 3. Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'indice di ampliamento e' determinato con regolamento del comune.