Art. 8.
                        Indice di ampliamento

   1.  Nelle  zone  turistiche  sviluppate  e  nelle  zone turistiche
fortemente  sviluppate  di  cui  all'art. 4, commi 3 e 4, l'indice di
ampliamento  per  il  calcolo della massima superficie lorda di piano
ammissibile  e'  determinato  sulla base dei posti letto calcolati ai
sensi dell'art. 3, secondo le seguenti modalita':
   a) in zone turistiche sviluppate:
   1)  in  caso di esercizi ricettivi con posti letto inferiori a 40,
al  numero di posti letto puo' essere sommata al massimo la cifra 20,
ove la somma complessiva non puo' comunque essere superiore a 50;
   2)  in  caso  di esercizi ricettivi con posti letto da 40 a 50, al
numero di posti letto puo' essere sommata al massimo la cifra 10;
   3)  in  caso  di esercizi ricettivi con piu' di 50 posti letto, la
cifra  corrispondente  al numero di posti letto puo' essere aumentata
del 20 per cento;
   b)  in  zone  turistiche  fortemente sviluppate al numero di posti
letto puo' essere sommata la cifra 5.
   2.  Per  il  calcolo  dell'indice  di  ampliamento  nei  comuni di
Bolzano,  Merano,  Bressanone  e Brunico, e' possibile raddoppiare la
cifra  di  cui  al  comma  1, lettera a), cifre 1), 2) e 3), che puo'
essere  sommata al numero di posti letto calcolati ai sensi dell'art.
3.
   3.  Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'art. 4, comma
2, l'indice di ampliamento e' determinato con regolamento del comune.