Art. 9.
                    Zone per strutture turistiche

   1.  Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'art. 4, comma
2,  e  nei  Comuni  di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico possono,
nell'ambito  di  un  programma  generale,  essere  previste  zone per
strutture  turistiche.  Nelle zone turistiche sviluppate e fortemente
sviluppate  di  cui  all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere previste
zone  per  sale  da ballo ai sensi dell'art. 4 della disciplina sugli
esercizi   pubblici  e,  nell'ambito  di  un  programma  di  sviluppo
turistico  in  osservanza  dei  commi  seguenti,  zone  per strutture
turistiche per esercizi ricettivi.
   2.  Il  comune  competente  per  territorio elabora il concetto di
sviluppo turistico avente i seguenti contenuti:
   a)  il  quadro  conoscitivo essenziale dell'assetto demografico ed
economico   del   comune,   le  strutture  turistiche  esistenti,  la
situazione  attuale  del  sistema  di  mobilita',  la  compatibilita'
ambientale  e  territoriale, gli specifici motivi sulla necessita' di
ulteriori zone per strutture turistiche;
   b)   il   potenziale  di  ampliamento  delle  strutture  ricettive
esistenti;
   c)  criteri  per  la  individuazione  di  zone,  nelle  quali gia'
esistono esercizi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici;
   d)  criteri  per  l'individuazione  di  nuove  zone  per strutture
turistiche;
   e)  il  numero  massimo di posti letto realizzabili nelle zone per
strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare.
   3.  Presupposto  per  l'avvio  della procedura per la modifica del
piano   urbanistico   e'  l'approvazione  del  concetto  di  sviluppo
turistico  da  parte  della Giunta provinciale, la quale determina il
numero  massimo  di posti letto realizzabile nelle zone per strutture
turistiche per esercizi ricettivi da individuare.
   4.  Nelle  citta'  la  densita'  edilizia  massima per le zone per
strutture  turistiche  non  puo'  superare  2,5  metri cubi per metro
quadrato  e  nei  rimanenti  comuni  e' fissata in 1,9 metri cubi per
metro  quadrato.  Le  zone  per  strutture  turistiche  per  esercizi
ricettivi,  nelle quali non esistono gia' esercizi ricettivi ai sensi
della disciplina sugli esercizi pubblici devono avere dimensioni tali
da  rendere possibile la costruzione di esercizi ricettivi con almeno
60  posti  letto. In ogni caso deve essere realizzato il 70 per cento
della    cubatura   massima   possibile   secondo   gli   indici   di
edificabilita'.  Nell'individuazione  di  zone turistiche deve essere
data  priorita' alle zone contenenti superfici su cui gia' si trovano
esercizi pubblici.