Art. 9. Zone per strutture turistiche 1. Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'art. 4, comma 2, e nei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico possono, nell'ambito di un programma generale, essere previste zone per strutture turistiche. Nelle zone turistiche sviluppate e fortemente sviluppate di cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere previste zone per sale da ballo ai sensi dell'art. 4 della disciplina sugli esercizi pubblici e, nell'ambito di un programma di sviluppo turistico in osservanza dei commi seguenti, zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi. 2. Il comune competente per territorio elabora il concetto di sviluppo turistico avente i seguenti contenuti: a) il quadro conoscitivo essenziale dell'assetto demografico ed economico del comune, le strutture turistiche esistenti, la situazione attuale del sistema di mobilita', la compatibilita' ambientale e territoriale, gli specifici motivi sulla necessita' di ulteriori zone per strutture turistiche; b) il potenziale di ampliamento delle strutture ricettive esistenti; c) criteri per la individuazione di zone, nelle quali gia' esistono esercizi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici; d) criteri per l'individuazione di nuove zone per strutture turistiche; e) il numero massimo di posti letto realizzabili nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare. 3. Presupposto per l'avvio della procedura per la modifica del piano urbanistico e' l'approvazione del concetto di sviluppo turistico da parte della Giunta provinciale, la quale determina il numero massimo di posti letto realizzabile nelle zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi da individuare. 4. Nelle citta' la densita' edilizia massima per le zone per strutture turistiche non puo' superare 2,5 metri cubi per metro quadrato e nei rimanenti comuni e' fissata in 1,9 metri cubi per metro quadrato. Le zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi, nelle quali non esistono gia' esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici devono avere dimensioni tali da rendere possibile la costruzione di esercizi ricettivi con almeno 60 posti letto. In ogni caso deve essere realizzato il 70 per cento della cubatura massima possibile secondo gli indici di edificabilita'. Nell'individuazione di zone turistiche deve essere data priorita' alle zone contenenti superfici su cui gia' si trovano esercizi pubblici.