Art. 2.
                   Classificazione delle attivita'

   1. Sono considerate attivita' di servizi le seguenti attivita':
   a) attivita' bancarie, finanziarie ed assicurative;
   b) poste e telecomunicazioni;
   c) trasporti e magazzinaggio;
   d) attivita' immobiliare e di noleggio;
   e) informatica, ricerca e sviluppo;
   f) servizi alle imprese;
   g) servizi alla persona;
   h) servizio nel settore della formazione destinabile alla vendita;
   i) sanita' ed altri servizi sociali destinabili alla vendita;
   j) altri servizi destinabili alla vendita.
   2.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si applicano alle
seguenti attivita':
   a) commercio e servizi ad esso strettamente connessi;
   b) libere professioni;
   c) alberghi e pubblici esercizi;
   d) attivita' artistiche;
   e) pubblica amministrazione;
   f) altri servizi non destinabili alla vendita.
   3.  Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel
Bollettino  ufficiale della Regione, le attivita' di servizio, tenuto
conto   della   classificazione   delle  attivita'  economiche  Ateco
dell'Istituto   nazionale   di  statistica  e  della  classificazione
prevista   dalla   Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Bolzano, sono cosi' suddivise:
   a) attivita' di servizio in senso stretto;
   b)  attivita'  di  servizio  classificate  come artigianali o come
industriali.