Art. 2. Classificazione delle attivita' 1. Sono considerate attivita' di servizi le seguenti attivita': a) attivita' bancarie, finanziarie ed assicurative; b) poste e telecomunicazioni; c) trasporti e magazzinaggio; d) attivita' immobiliare e di noleggio; e) informatica, ricerca e sviluppo; f) servizi alle imprese; g) servizi alla persona; h) servizio nel settore della formazione destinabile alla vendita; i) sanita' ed altri servizi sociali destinabili alla vendita; j) altri servizi destinabili alla vendita. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attivita': a) commercio e servizi ad esso strettamente connessi; b) libere professioni; c) alberghi e pubblici esercizi; d) attivita' artistiche; e) pubblica amministrazione; f) altri servizi non destinabili alla vendita. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, le attivita' di servizio, tenuto conto della classificazione delle attivita' economiche Ateco dell'Istituto nazionale di statistica e della classificazione prevista dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, sono cosi' suddivise: a) attivita' di servizio in senso stretto; b) attivita' di servizio classificate come artigianali o come industriali.