Art. 4. Sanzioni amministrative 1. Chiunque esercita un'attivita' di servizio senza possedere i necessari requisiti professionali, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 3.600 euro. 2. La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 16 novembre 2007 DURNWALDER