Art. 4.
                       Sanzioni amministrative

   1.  Chiunque  esercita  un'attivita' di servizio senza possedere i
necessari   requisiti   professionali,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 3.600 euro.
   2.  La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative
di  cui  al  comma 1 e' delegata alla Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Bolzano,  alla  quale  pervengono  i
relativi introiti.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
   Bolzano, 16 novembre 2007
                             DURNWALDER