ALLEGATO .
Regolamento  recante  le  modalita'  di rilascio della documentazione
giustificativa   delle  minori  rese  delle  produzioni  ottenute  su
superfici  ritirate  dalla  produzione allo scopo di ottenere materie
prime  non  destinate  all'alimentazione  umana  e  animale e a scopo
energetico  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  1782/2003 e del
regolamento (CE) 1973/2004.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
1.  Il  presente regolamento disciplina le modalita' di rilascio agli
agricoltori  della  documentazione  giustificativa  delle minori rese
delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo
scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana
e  animale e a scopo energetico, in applicazione del regolamento (CE)
1782/2003  del  29 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione  europea  21 ottobre 2003 n. L 270 e del regolamento (CE)
1973/2004  del  29  ottobre  2004 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 20 novembre 2004, n. L 345.
                               Art. 2.
                             Destinatari
1.  Sono  destinatari del presente regolamento gli agricoltori di cui
all'art.  2  del regolamento (CE) 1782/2003, contraenti dei contratti
di  fornitura  di  materie prime ottenute su superfici ritirate dalla
produzione  e  non  destinate  all'alimentazione  umana e animale e a
scopo  energetico,  ai  sensi  del  regolamento  (CE) 1782/2003 e del
regolamento   (CE)   1973/2004,  che  richiedono  all'amministrazione
regionale  la  documentazione  giustificativa della minore resa della
produzione per circostanze eccezionali.
                               Art. 3.
                    Adempimenti degli agricoltori
1.   Gli   agricoltori   di   cui   all'art.   2  possono  richiedere
all'ispettorato  provinciale agricoltura competente per territorio il
rilascio  della  documentazione giustificativa della minor resa della
produzione qualora:
a) le minori rese siano dovute a circostanze eccezionali;
b) le superfici utilizzate rispettino le buone condizioni agronomiche
e ambientali previste dall'art. 5 del regolamento (CE) 1782/2003.
2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  gli  agricoltori che utilizzano
superfici ritirate dalla produzione e non destinate all'alimentazione
umana  e  animale  e a scopo energetico oggetto di contratto, qualora
ritengano  di  non  poter  conseguire  i  valori  minimi  delle rese,
contrattualmente  previsti,  sono  tenuti  a  comunicare per iscritto
all'ispettorato  provinciale  agricoltura  competente per territorio,
almeno  quindici giorni prima della data prevista delle operazioni di
raccolta  delle  relative  produzioni,  i  motivi  di  forza maggiore
ostativi  al raggiungimento delle produzioni minime. La comunicazione
e' corredata di:
a)  copia  della  domanda unica di pagamento ai sensi del regolamento
(CE) 1782/2003, con evidenziati i mappali coltivati;
b) copia del contratto.
3.  Al  fine  di  consentire  l'effettuazione dei sopralluoghi di cui
all'art.  4, gli agricoltori sono tenuti a confermare all'ispettorato
competente  per  territorio,  almeno quarantotto ore lavorative prima
della  data  del raccolto, anche tramite fax, telegramma o e-mail, la
data  di effettuazione del raccolto, il luogo e gli estremi catastali
dei mappali.
                               Art. 4.
         Sopralluoghi e quantificazione delle rese effettive
1. Ai fini del rilascio dell'attestazione dell'effettiva minore resa,
l'ispettorato   provinciale  agricoltura  competente  per  territorio
dispone l'accertamento delle rese effettive unitarie delle produzioni
oggetto  del contratto mediante sopralluogo da effettuarsi nel giorno
e nel luogo indicato dall'agricoltore ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2. L'accertamento si svolge con le seguente modalita':
a) per superfici di estensione inferiore a 2,00 ettari:
1)  accertamento in loco della corrispondenza delle superfici con gli
estremi catastali riportati nella domanda;
2) controllo delle operazioni di raccolta;
3) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico;
4) acquisizione di copia della documentazione di trasporto;
b) per superfici di estensione compresa tra 2,00 e 10,00 ettari:
1)   individuazione  concordata  con  l'agricoltore  di  un  campione
omogeneo significativo di terreni, anche non contigui, pari ad almeno
il  trenta  per  cento  della  superficie danneggiata complessiva, ma
comunque non inferiore a 2,00 ettari;
2)   accertamento   in  loco  della  corrispondenza  delle  superfici
individuate con gli estremi catastali riportati nella domanda;
3) controllo delle operazioni di raccolta;
4) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico;
5) acquisizione di copia della documentazione di trasporto;
c) per superfici di estensione superiore a 10,00 ettari:
1)   individuazione  concordata  con  l'agricoltore  di  un  campione
omogeneo significativo di terreni, anche non contigui, pari ad almeno
il  trenta  per  cento  della  superficie danneggiata complessiva, ma
comunque non superiore a 6,00 ettari;
2)   accertamento   in  loco  della  corrispondenza  delle  superfici
individuate con gli estremi catastali riportati nella domanda;
3) controllo delle operazioni di raccolta;
4) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico;
5) acquisizione di copia della documentazione di trasporto.
3.   Entro  venti  giorni  dall'avvenuto  sopralluogo,  l'ispettorato
trasmette  all'agricoltore  l'attestazione dell'effettiva minore resa
delle produzioni rispetto a quella riportata nel contratto, ovvero la
comunicazione dell'avvenuta archiviazione della pratica.
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
Visto, il Presidente: Illy