ALLEGATO . Regolamento recante le modalita' di rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico in applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1973/2004. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di rilascio agli agricoltori della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico, in applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 ottobre 2003 n. L 270 e del regolamento (CE) 1973/2004 del 29 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 novembre 2004, n. L 345. Art. 2. Destinatari 1. Sono destinatari del presente regolamento gli agricoltori di cui all'art. 2 del regolamento (CE) 1782/2003, contraenti dei contratti di fornitura di materie prime ottenute su superfici ritirate dalla produzione e non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico, ai sensi del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1973/2004, che richiedono all'amministrazione regionale la documentazione giustificativa della minore resa della produzione per circostanze eccezionali. Art. 3. Adempimenti degli agricoltori 1. Gli agricoltori di cui all'art. 2 possono richiedere all'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio il rilascio della documentazione giustificativa della minor resa della produzione qualora: a) le minori rese siano dovute a circostanze eccezionali; b) le superfici utilizzate rispettino le buone condizioni agronomiche e ambientali previste dall'art. 5 del regolamento (CE) 1782/2003. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli agricoltori che utilizzano superfici ritirate dalla produzione e non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico oggetto di contratto, qualora ritengano di non poter conseguire i valori minimi delle rese, contrattualmente previsti, sono tenuti a comunicare per iscritto all'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio, almeno quindici giorni prima della data prevista delle operazioni di raccolta delle relative produzioni, i motivi di forza maggiore ostativi al raggiungimento delle produzioni minime. La comunicazione e' corredata di: a) copia della domanda unica di pagamento ai sensi del regolamento (CE) 1782/2003, con evidenziati i mappali coltivati; b) copia del contratto. 3. Al fine di consentire l'effettuazione dei sopralluoghi di cui all'art. 4, gli agricoltori sono tenuti a confermare all'ispettorato competente per territorio, almeno quarantotto ore lavorative prima della data del raccolto, anche tramite fax, telegramma o e-mail, la data di effettuazione del raccolto, il luogo e gli estremi catastali dei mappali. Art. 4. Sopralluoghi e quantificazione delle rese effettive 1. Ai fini del rilascio dell'attestazione dell'effettiva minore resa, l'ispettorato provinciale agricoltura competente per territorio dispone l'accertamento delle rese effettive unitarie delle produzioni oggetto del contratto mediante sopralluogo da effettuarsi nel giorno e nel luogo indicato dall'agricoltore ai sensi dell'art. 3, comma 3. 2. L'accertamento si svolge con le seguente modalita': a) per superfici di estensione inferiore a 2,00 ettari: 1) accertamento in loco della corrispondenza delle superfici con gli estremi catastali riportati nella domanda; 2) controllo delle operazioni di raccolta; 3) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico; 4) acquisizione di copia della documentazione di trasporto; b) per superfici di estensione compresa tra 2,00 e 10,00 ettari: 1) individuazione concordata con l'agricoltore di un campione omogeneo significativo di terreni, anche non contigui, pari ad almeno il trenta per cento della superficie danneggiata complessiva, ma comunque non inferiore a 2,00 ettari; 2) accertamento in loco della corrispondenza delle superfici individuate con gli estremi catastali riportati nella domanda; 3) controllo delle operazioni di raccolta; 4) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico; 5) acquisizione di copia della documentazione di trasporto; c) per superfici di estensione superiore a 10,00 ettari: 1) individuazione concordata con l'agricoltore di un campione omogeneo significativo di terreni, anche non contigui, pari ad almeno il trenta per cento della superficie danneggiata complessiva, ma comunque non superiore a 6,00 ettari; 2) accertamento in loco della corrispondenza delle superfici individuate con gli estremi catastali riportati nella domanda; 3) controllo delle operazioni di raccolta; 4) verifica del quantitativo ottenuto tramite pesatura del carico; 5) acquisizione di copia della documentazione di trasporto. 3. Entro venti giorni dall'avvenuto sopralluogo, l'ispettorato trasmette all'agricoltore l'attestazione dell'effettiva minore resa delle produzioni rispetto a quella riportata nel contratto, ovvero la comunicazione dell'avvenuta archiviazione della pratica. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy