ALLEGATO .
Regolamento   recante   criteri   e   modalita'   per   il   concorso
dell'amministrazione  regionale  alle spese sostenute dalle piccole e
medie   imprese   relativamente   alle  attivita'  dei  soggetti  che
gestiscono  un  incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3,
della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in
materia  di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
Capo I
                  Finalita' e disposizioni generali
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
1.  Il  presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 26, comma
3, della legge regionale lo novembre 2005, n. 26 (disciplina generale
in   materia   di   innovazione,   ricerca   scientifica  e  sviluppo
tecnologico)  criteri  e  modalita' secondo i quali l'amministrazione
regionale  concorre  alle  spese  sostenute  dalle  piccole  e  medie
imprese,  relativamente  alle  seguenti  attivita'  dei  soggetti che
gestiscono  un  incubatore  d'impresa,  ivi compresi gli enti gestori
delle  zone  industriali,  per i fini di cui all'art. 2-bis, comma 2,
lettera  g),  della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (disciplina
dei consorzi di sviluppo industriale):
a)   consulenza   e   assistenza   nella  predisposizione  del  piano
industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
b)  consulenza  finalizzata  alla valutazione tecnico-scientifica dei
contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
c)  assistenza  tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento,
di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche
prevedendo la partecipazione a programmi europei.
                               Art. 2.
                             Definizioni
1.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente regolamento, si intende
per:
a)  piccole  e  medie  imprese  (PMI): le imprese, in qualsiasi forma
costituite,  singole  o  associate,  aventi  sede o almeno una unita'
operativa  nel  territorio  regionale,  come identificate quanto alla
loro  dimensione dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento
della  definizione  di microimpresa, piccola e media impresa» emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  29  dicembre  2005, n.
0463/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dell'11
gennaio 2006, n. 2, che:
1)   realizzano  progetti  di  ricerca  o  di  sviluppo  industriale.
L'attivita'  di industrializzazione puo' riguardare anche lo sviluppo
dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
2)   attuano   programmi   di   crescita   dimensionale   conseguente
all'effettuazione  di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati
della ricerca o a processi innovativi.
b)   incubatore  d'impresa,  di  seguito  denominato  incubatore:  la
struttura  complessa, avente almeno una sede operativa nel territorio
regionale,  volta  a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale
nella  fase  di  avvio  e  in  ogni  fase  di  crescita  dell'impresa
attraverso  un  sistema  integrato  di  attivita'  quali  la  messa a
disposizione  di  infrastrutture  e  attrezzature e la prestazione di
servizi.
                               Art. 3.
                       Modalita' di attuazione
1.   L'amministrazione  regionale  sostiene  gli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso la concessione di
contributi  destinati alle PMI secondo le modalita' previste dal capo
III,  in relazione alle attivita' svolte dagli incubatori selezionati
con le procedure previste dal capo II.
Capo II
                     Selezione degli incubatori
                               Art. 4.
                     Selezione degli incubatori
1. Gli incubatori sono selezionati con procedura di evidenza pubblica
ai  sensi  della  normativa vigente in materia di appalti pubblici di
servizi per la gestione dei contributi concessi alle PMI ai sensi del
capo  III e le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c).
2.  I requisiti soggettivi e oggettivi per la scelta degli incubatori
sono  indicati  nel  singolo  bando  di gara sulla base dei programmi
relativi  all'attivita'  di  intermediazione  dell'innovazione svolta
dagli  stessi  incubatori  per  facilitare  la capacita' di ricerca e
sviluppo  tecnologico delle PMI e per promuovere l'imprenditorialita'
e  la  creazione  di  nuove  aziende,  in  particolare le PMI ad alto
contenuto di conoscenza.
                               Art. 5.
                     Attivita' degli incubatori
1.  I  rapporti tra gli incubatori selezionati ai sensi dell'art. 4 e
l'amministrazione regionale sono regolati dalla convenzione derivante
dalla procedura di gara.
2. La rendicontazione per le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, e'
disciplinata   conformemente   ai  principi  vigenti  in  materia  di
contabilita'  applicabili  in relazione alla natura dei fondi messi a
disposizione per il finanziamento delle attivita' medesime.
Capo III
                         Contributi alle PMI
                               Art. 6.
                        Soggetti beneficiari
1. Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI.
                               Art. 7.
                           Regime di aiuto
1.  I  contributi sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n.
70/2001    della   commissione   del   12   gennaio   2001   relativo
all'applicazione  degli  articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti
di  Stato  a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE
serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
2. Sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di
attivita' e le tipologie di aiuto come indicati negli allegati A e B.
3.  Gli  allegati A e B sono aggiornati, per consentire l'adeguamento
alla   normativa   comunitaria  in  materia,  anche  con  particolare
riferimento  all'individuazione  dei  codici  ISTAT ATECO relativi ai
settori  di  attivita'  escluse,  con  decreto del direttore centrale
attivita'  produttive,  da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della
Regione.
4. Non sono concessi singoli aiuti di importo elevato che raggiungano
le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.
5. Non sono concessi aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione
sia avviata prima della presentazione della domanda.
                               Art. 8.
                          Spese ammissibili
1.  Sono  ammissibili  le spese per i servizi di consulenza esterna a
favore delle PMI relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere  a)  b)  e  c), con esclusione delle spese relative a servizi
continuativi,   periodici   o   connessi   alle   normali   spese  di
funzionamento dell'impresa.
2.   Sono  ammissibili  le  spese  sostenute  a  partire  dal  giorno
successivo a quello di presentazione della domanda, per le iniziative
avviate successivamente alla presentazione della domanda stessa.
3. Le spese ammissibili si intendono al netto delle imposte.
                               Art. 9.
           Misura e modalita' di erogazione del contributo
1.  La  percentuale massima di contribuzione e' fissata nel cinquanta
per cento delle spese ritenute ammissibili.
2.  Il  contributo e' erogato alle PMI per il tramite dell'incubatore
mediante  riduzione,  nella misura massima fissata dal comma 1, delle
tariffe  di mercato applicate dal medesimo incubatore per l'attivita'
prestata.
                              Art. 10.
                     Presentazione delle domande
1.   Le   PMI  interessate  presentano  domanda  di  concessione  dei
contributi  destinati  agli  interventi  di  cui all'art. 1, comma 1,
lettere a), b) e c) agli incubatori selezionati ai sensi del capo II.
2.  Le domande di concessione dei contributi sono redatte secondo uno
schema  di  domanda,  approvato  con  decreto  del direttore centrale
attivita'  produttive  e  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della
Regione, corredate, tra l'altro, dalla seguente documentazione:
a)  relazione  illustrativa  degli  interventi  da  attuare  ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c);
b) preventivo analitico di spesa;
c) cronoprognamma delle attivita' previste;
d) bilancio consuntivo approvato.
                              Art. 11.
                       Criteri di valutazione
1.  L'accoglimento  delle  domande  presentate  ai sensi dell'art. 10
avviene  sulla  base  dei  criteri  di valutazione indicati in ordine
decrescente  di  importanza  nell'allegato  C,  con l'indicazione del
punteggio riportato fino a un massimo di 115 punti.
                              Art. 12.
                      Procedimento contributivo
1.  Gli  incentivi  sono  concessi  tramite procedimento valutativo a
sportello   secondo   l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande,  ai  sensi  dei  commi  4,  5  e  6 dell'art. 36 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso).  L'ordine
cronologico di presentazione delle domande e' determinato:
a)  dal  timbro  datario apposto dall'incubatore nel caso di consegna
diretta o di spedizione postale ordinaria;
b)  dalla  data  di  spedizione,  nel  caso di spedizione con lettera
raccomandata o con mezzi telematici.
2.  Gli  incentivi  sono  concessi  dagli incubatori, previo esame da
parte  dei propri organi di valutazione tecnica, e, avuto riguardo ai
limiti  di  disponibilita'  di  bilancio, entro il termine di novanta
giorni,   decorrenti   dalla   data  di  ricevimento  della  domanda.
L'istruttoria  segue  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande  e  avviene  sulla  base  dei  criteri  dell'allegato C. Sono
ammissibili ad incentivo gli interventi che ricevono un punteggio non
inferiore a 63.
3.  Le  domande  ammissibili  che  non  possono  essere  totalmente o
parzialmente  finanziate  a  causa  dell'insufficiente disponibilita'
finanziaria possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio
successivo,  previa  verifica  del persistente interesse del soggetto
richiedente.  E'  fatto  salvo  l'utilizzo delle risorse derivanti da
revoche e rinunce.
4.  La  concessione  degli  incentivi e' subordinata all'accertamento
dell'insussistenza  di cause ostative secondo la normativa antimafia,
qualora ne ricorrano le condizioni.
5.  Gli incubatori comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari
la  concessione  dell'incentivo,  il  termine  e  le modalita' per la
rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di
concessione.
                              Art. 13.
           Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale  5  dicembre  2003,  n.  18 (interventi urgenti nei settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del  turismo,  in  materia  di  sicurezza  sul lavoro, asili nido nei
luoghi  di  lavoro,  nonche'  a  favore  delle imprese danneggiate da
eventi  calamitosi)  la concessione delle agevolazioni e' subordinata
alla   presentazione,  da  parte  dell'impresa  richiedente,  di  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta', resa dal legale
rappresentante  della  stessa  ai  sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000, di data non antecedente a
sei  mesi  rispetto  alla  presentazione della domanda, attestante il
rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2.  Ai  sensi  dell'art.  73  della legge regionale n. 18/2003, salva
l'applicazione  delle  altre sanzioni previste dalla legge in caso di
accertata  falsita',  la  non rispondenza al vero della dichiarazione
sostitutiva   di  cui  al  comma  1,  e'  causa  di  decadenza  dalla
concessione  del  finanziamento  agevolato. Ove questo sia gia' stato
erogato,  l'impresa  beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono
tenuti   solidalmente   a  restituirne  l'importo  comprensivo  degli
interessi legali.
                              Art. 14.
                          Divieto di cumulo
1.  I  contributi  concessi  non  sono  cumulabili con altri benefici
pubblici, ottenuti per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le
stesse spese.
Capo IV
                     Programmazione comunitaria
                              Art. 15.
                     Programmazione comunitaria
1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento trovano applicazione
anche  in  caso  di  emanazione  di  bandi a favore delle PMI per gli
interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e c), nel
quadro  della  programmazione  dei  fondi  strutturali comunitari con
l'osservanza  delle  condizioni  previste dalla normativa comunitaria
relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.
2.  In  ottemperanza  alle  regole  previste per l'utilizzo dei fondi
strutturali  comunitari,  e' fatta salva la possibilita' di prevedere
nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1,
purche'  nel  rispetto della disciplina prevista dal regolamento (CE)
n. 70/2001.
Capo V
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 16.
                             R i n v i o
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si
rinvia  alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive
modifiche.
                              Art. 17.
                           Rinvio dinamico
1.  Ai  sensi  dell'art.  38-bis  della legge regionale n. 7/2000, il
rinvio  a  leggi,  regolamenti e atti comunitari operato dal presente
regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei medesimi,
comprensivo    delle   modificazioni   e   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione.
                              Art. 18.
                             D u r a t a
1. lI presente regolamento resta in vigore relativamente al regime di
aiuto  da  esso  disciplinato,  nei  limiti  di  cui  all'art. 10 del
regolamento (CE) n. 70/2001.
                              Art. 19.
                          Norma transitoria
1.  In  sede  di  prima  applicazione  le  PMI  presentano domanda di
contributo  a  partire dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino
ufficiale  della Regione dell'avvenuta stipulazione della convenzione
di cui all'art. 5.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)