ALLEGATO . Regolamento recante criteri e modalita' per il concorso dell'amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attivita' dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale lo novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) criteri e modalita' secondo i quali l'amministrazione regionale concorre alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, relativamente alle seguenti attivita' dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'art. 2-bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (disciplina dei consorzi di sviluppo industriale): a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria; b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale; c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per: a) piccole e medie imprese (PMI): le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unita' operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2, che: 1) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale. L'attivita' di industrializzazione puo' riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi; 2) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi. b) incubatore d'impresa, di seguito denominato incubatore: la struttura complessa, avente almeno una sede operativa nel territorio regionale, volta a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale nella fase di avvio e in ogni fase di crescita dell'impresa attraverso un sistema integrato di attivita' quali la messa a disposizione di infrastrutture e attrezzature e la prestazione di servizi. Art. 3. Modalita' di attuazione 1. L'amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso la concessione di contributi destinati alle PMI secondo le modalita' previste dal capo III, in relazione alle attivita' svolte dagli incubatori selezionati con le procedure previste dal capo II. Capo II Selezione degli incubatori Art. 4. Selezione degli incubatori 1. Gli incubatori sono selezionati con procedura di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi per la gestione dei contributi concessi alle PMI ai sensi del capo III e le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 2. I requisiti soggettivi e oggettivi per la scelta degli incubatori sono indicati nel singolo bando di gara sulla base dei programmi relativi all'attivita' di intermediazione dell'innovazione svolta dagli stessi incubatori per facilitare la capacita' di ricerca e sviluppo tecnologico delle PMI e per promuovere l'imprenditorialita' e la creazione di nuove aziende, in particolare le PMI ad alto contenuto di conoscenza. Art. 5. Attivita' degli incubatori 1. I rapporti tra gli incubatori selezionati ai sensi dell'art. 4 e l'amministrazione regionale sono regolati dalla convenzione derivante dalla procedura di gara. 2. La rendicontazione per le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, e' disciplinata conformemente ai principi vigenti in materia di contabilita' applicabili in relazione alla natura dei fondi messi a disposizione per il finanziamento delle attivita' medesime. Capo III Contributi alle PMI Art. 6. Soggetti beneficiari 1. Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI. Art. 7. Regime di aiuto 1. I contributi sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001. 2. Sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attivita' e le tipologie di aiuto come indicati negli allegati A e B. 3. Gli allegati A e B sono aggiornati, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attivita' escluse, con decreto del direttore centrale attivita' produttive, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Non sono concessi singoli aiuti di importo elevato che raggiungano le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/2001. 5. Non sono concessi aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda. Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese per i servizi di consulenza esterna a favore delle PMI relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), con esclusione delle spese relative a servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. 2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per le iniziative avviate successivamente alla presentazione della domanda stessa. 3. Le spese ammissibili si intendono al netto delle imposte. Art. 9. Misura e modalita' di erogazione del contributo 1. La percentuale massima di contribuzione e' fissata nel cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili. 2. Il contributo e' erogato alle PMI per il tramite dell'incubatore mediante riduzione, nella misura massima fissata dal comma 1, delle tariffe di mercato applicate dal medesimo incubatore per l'attivita' prestata. Art. 10. Presentazione delle domande 1. Le PMI interessate presentano domanda di concessione dei contributi destinati agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) agli incubatori selezionati ai sensi del capo II. 2. Le domande di concessione dei contributi sono redatte secondo uno schema di domanda, approvato con decreto del direttore centrale attivita' produttive e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, corredate, tra l'altro, dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa degli interventi da attuare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c); b) preventivo analitico di spesa; c) cronoprognamma delle attivita' previste; d) bilancio consuntivo approvato. Art. 11. Criteri di valutazione 1. L'accoglimento delle domande presentate ai sensi dell'art. 10 avviene sulla base dei criteri di valutazione indicati in ordine decrescente di importanza nell'allegato C, con l'indicazione del punteggio riportato fino a un massimo di 115 punti. Art. 12. Procedimento contributivo 1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande e' determinato: a) dal timbro datario apposto dall'incubatore nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria; b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione con lettera raccomandata o con mezzi telematici. 2. Gli incentivi sono concessi dagli incubatori, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, e, avuto riguardo ai limiti di disponibilita' di bilancio, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande e avviene sulla base dei criteri dell'allegato C. Sono ammissibili ad incentivo gli interventi che ricevono un punteggio non inferiore a 63. 3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo, previa verifica del persistente interesse del soggetto richiedente. E' fatto salvo l'utilizzo delle risorse derivanti da revoche e rinunce. 4. La concessione degli incentivi e' subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia, qualora ne ricorrano le condizioni. 5. Gli incubatori comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalita' per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione. Art. 13. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, e' causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia gia' stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali. Art. 14. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi non sono cumulabili con altri benefici pubblici, ottenuti per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese. Capo IV Programmazione comunitaria Art. 15. Programmazione comunitaria 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi a favore delle PMI per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale. 2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, e' fatta salva la possibilita' di prevedere nei bandi opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, purche' nel rispetto della disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 70/2001. Capo V Norme finali e transitorie Art. 16. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche. Art. 17. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 18. D u r a t a 1. lI presente regolamento resta in vigore relativamente al regime di aiuto da esso disciplinato, nei limiti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001. Art. 19. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione le PMI presentano domanda di contributo a partire dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avvenuta stipulazione della convenzione di cui all'art. 5. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)