ALLEGATO . Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalita' di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia. Art. 1. O g g e t t o 1. lI presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 47, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) i criteri di ripartizione e le modalita' di concessione, rendicontazione ed erogazione del contributo una tantum di cui al comma 45 del menzionato articolo a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007 dei nidi d'infanzia, anche aziendali, gestiti da soggetti del privato sociale e privati nonche' dei nidi d'infanzia aziendali gestiti dai soggetti pubblici. Art. 2. Beneficiari del contributo 1. Possono presentare domanda per la concessione del contributo di cui all'art. 1 i soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d'infanzia, anche aziendali, nonche' i soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) che abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nonche' quelli che, pur non essendo attivati alla predetta data, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende: a) per nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005: i nidi in funzione, i nidi realizzati e non ancora in funzione ovvero in corso di realizzazione purche' abbiano ottenuto concessione o autorizzazione edilizia ovvero abbiano presentato la dichiarazione di inizio attivita', anche se in seguito interessati da variante edilizia, ovvero abbiano avviato la procedura per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, cosi' come previsto all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 087 (regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonche' modalita' per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera a) e d)) e per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione al funzionamento entro il 15 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Regione n. 087/2006/Pres. e successive modifiche; b) per nidi d'infanzia non attivati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005: i nidi che, pur non esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, abbiano presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento entro il 31 dicembre 2006. Art. 3. Domanda di contributo 1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A, devono pervenire alla direzione centrale salute e protezione sociale, servizio programmazione interventi sociali, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al modello B; b) dichiarazione di impegno di cui al modello C nella quale il richiedente si impegna ad applicare negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 la retta di accoglienza a carico delle famiglie dell'anno scolastico 2007/2008 adeguata al tasso di inflazione medio annuo calcolato dall'ISTAT, e ridotta proporzionalmente di un importo complessivo pari al 10% del contributo di ciascun anno; c) dichiarazione «de minimis» di cui al modello D, per i soggetti privati che configurano «impresa» nel senso lato comunitario. Art. 4. Criteri di ripartizione 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, lo stanziamento per l'anno 2007 e' suddiviso in due quote di pari importo per l'anno 2006 e per l'anno 2007 e ripartito tra i richiedenti proporzionalmente alle spese per il personale educativo sostenute nell'anno 2006 e a quelle sostenute e da sostenere nell'anno 2007. 2. Il contributo calcolato con le modalita' di cui al comma 1 puo' arrivare fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile per ciascun anno. 3. L'eventuale residua disponibilita' finanziaria della quota destinata all'anno 2006 e' trasferita all'altra quota. Art. 5. Concessione rendicontazione ed erogazione 1. I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute nell'anno 2006 e a quelle sostenute e da sostenere nell'anno 2007 cosi' come risultanti da dichiarazione resa nella domanda di contributo. 2. Entro il termine stabilito nel decreto di concessione i beneficiari presentano la rendicontazione ai sensi degli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto la spesa sostenuta per il personale educativo negli anni 2006 e 2007. 3. I contributi, eventualmente rideterminati in relazione alla minor spesa evidenziata in sede di rendicontazione, vengono erogati con le seguenti modalita': a) 80% del contributo a presentazione della rendicontazione di cui al comma 2; b) saldo a fronte della dimostrazione a mezzo di idonea documentazione dell'avvenuta applicazione negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 della retta di accoglienza a carico delle famiglie dell'anno scolastico 2007/2008 adeguata al tasso di inflazione medio annuo calcolato dall'ISTAT, e ridotta proporzionalmente di un importo complessivo pari al 10% del contributo di ciascun anno. Art. 6. Regime di aiuto 1. Per i soggetti privati che configurano «impresa» nel senso lato comunitario, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa non puo' superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore, relativamente al regime di aiuto «de minimis» da esso disciplinato, nei limiti di cui all'art. 5, paragrafo 3 e di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)