ALLEGATO .
Regolamento  concernente  i criteri di ripartizione e le modalita' di
concessione,  rendicontazione ed erogazione dei contributi una tantum
a  sostegno  delle  spese  sostenute  negli  anni  2006 e 2007 per il
personale educativo dei nidi d'infanzia.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
1.  lI  presente  regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma
47,  della  legge  regionale  20 agosto 2007, n. 22 (assestamento del
bilancio  2007  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai
sensi  dell'art.  18  della  legge  regionale 16 aprile 1999, n. 7) i
criteri    di   ripartizione   e   le   modalita'   di   concessione,
rendicontazione  ed  erogazione  del  contributo una tantum di cui al
comma 45 del menzionato articolo a sostegno delle spese sostenute per
il  personale  educativo  negli anni 2006 e 2007 dei nidi d'infanzia,
anche  aziendali,  gestiti  da soggetti del privato sociale e privati
nonche' dei nidi d'infanzia aziendali gestiti dai soggetti pubblici.
                               Art. 2.
                     Beneficiari del contributo
1.  Possono  presentare  domanda per la concessione del contributo di
cui  all'art.  1  i soggetti del privato sociale e privati gestori di
nidi d'infanzia, anche aziendali, nonche' i soggetti pubblici gestori
di  nidi  d'infanzia  aziendali,  esistenti  alla  data di entrata in
vigore della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (sistema educativo
integrato  dei  servizi per la prima infanzia) che abbiano presentato
domanda  per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nonche'
quelli  che,  pur  non  essendo  attivati alla predetta data, abbiano
presentato   domanda   per   il   rilascio   dell'autorizzazione   al
funzionamento entro il 31 dicembre 2006.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della
legge  regionale  n. 20/2005: i nidi in funzione, i nidi realizzati e
non  ancora  in  funzione  ovvero  in  corso di realizzazione purche'
abbiano ottenuto concessione o autorizzazione edilizia ovvero abbiano
presentato  la dichiarazione di inizio attivita', anche se in seguito
interessati da variante edilizia, ovvero abbiano avviato la procedura
per  il  rilascio  della  concessione o autorizzazione edilizia prima
della  data  di  entrata  in vigore della legge regionale n. 20/2005,
cosi'  come  previsto all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente
della  Regione 27 marzo 2006, n. 087 (regolamento recante requisiti e
modalita'  per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e
la vigilanza nonche' modalita' per la concessione dell'autorizzazione
al  funzionamento  dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale
18  agosto  2005,  n.  20, art. 13, comma 2, lettera a) e d)) e per i
quali sia stata presentata domanda di autorizzazione al funzionamento
entro il 15 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo
decreto  del  Presidente della Regione n. 087/2006/Pres. e successive
modifiche;
b)  per  nidi  d'infanzia non attivati alla data di entrata in vigore
della  legge regionale n. 20/2005: i nidi che, pur non esistenti alla
data  di  entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005, abbiano
presentato   domanda   per   il   rilascio   dell'autorizzazione   al
funzionamento entro il 31 dicembre 2006.
                               Art. 3.
                        Domanda di contributo
1.  Le  domande  di  contributo,  redatte  secondo  il modello di cui
all'allegato  A,  devono  pervenire  alla direzione centrale salute e
protezione sociale, servizio programmazione interventi sociali, entro
dieci giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  cui al
modello B;
b)  dichiarazione  di  impegno  di  cui  al  modello C nella quale il
richiedente si impegna ad applicare negli anni scolastici 2008/2009 e
2009/2010  la  retta di accoglienza a carico delle famiglie dell'anno
scolastico  2007/2008  adeguata  al  tasso  di inflazione medio annuo
calcolato  dall'ISTAT,  e  ridotta  proporzionalmente  di  un importo
complessivo pari al 10% del contributo di ciascun anno;
c)  dichiarazione  «de  minimis»  di cui al modello D, per i soggetti
privati che configurano «impresa» nel senso lato comunitario.
                               Art. 4.
                       Criteri di ripartizione
1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 1, lo stanziamento per l'anno
2007  e' suddiviso in due quote di pari importo per l'anno 2006 e per
l'anno  2007  e  ripartito  tra  i richiedenti proporzionalmente alle
spese  per il personale educativo sostenute nell'anno 2006 e a quelle
sostenute e da sostenere nell'anno 2007.
2.  Il  contributo  calcolato con le modalita' di cui al comma 1 puo'
arrivare  fino  ad  un  massimo  del  90% della spesa ammissibile per
ciascun anno.
3.   L'eventuale   residua  disponibilita'  finanziaria  della  quota
destinata all'anno 2006 e' trasferita all'altra quota.
                               Art. 5.
              Concessione rendicontazione ed erogazione
1.  I  contributi  sono  concessi  a  fronte  delle  spese  sostenute
nell'anno  2006  e  a  quelle sostenute e da sostenere nell'anno 2007
cosi'   come  risultanti  da  dichiarazione  resa  nella  domanda  di
contributo.
2.   Entro   il  termine  stabilito  nel  decreto  di  concessione  i
beneficiari presentano la rendicontazione ai sensi degli articoli 41,
41-bis,  42  e  43  della  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto  di  accesso)  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
avente ad oggetto la spesa sostenuta per il personale educativo negli
anni 2006 e 2007.
3.  I contributi, eventualmente rideterminati in relazione alla minor
spesa  evidenziata in sede di rendicontazione, vengono erogati con le
seguenti modalita':
a) 80% del contributo a presentazione della rendicontazione di cui al
comma 2;
b)   saldo   a   fronte   della   dimostrazione  a  mezzo  di  idonea
documentazione   dell'avvenuta  applicazione  negli  anni  scolastici
2008/2009  e  2009/2010  della  retta  di  accoglienza a carico delle
famiglie   dell'anno   scolastico  2007/2008  adeguata  al  tasso  di
inflazione    medio    annuo    calcolato   dall'ISTAT,   e   ridotta
proporzionalmente   di   un  importo  complessivo  pari  al  10%  del
contributo di ciascun anno.
                               Art. 6.
                           Regime di aiuto
1.  Per  i  soggetti privati che configurano «impresa» nel senso lato
comunitario,   i   contributi   sono  concessi  in  osservanza  delle
condizioni   prescritte  dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
commissione  del  15  dicembre  2006  relativo all'applicazione degli
articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de
minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.
2.  Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo
complessivo  degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa
non  puo'  superare  i  200  mila  euro  nell'arco  di  tre  esercizi
finanziari.
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione e resta in
vigore,  relativamente  al  regime  di  aiuto  «de  minimis»  da esso
disciplinato,  nei  limiti  di  cui  all'art. 5, paragrafo 3 e di cui
all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.
Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)