Art. 3.
            Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

   1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonche' la
conclusione   di  accordi  e  intese,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  con  lo  Stato,  gli enti locali ed i soggetti pubblici,
privati  e  dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue
la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle
citta' e del territorio regionale.
   2.  La  Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza
integrata di cui all'art. 7, quale sede di confronto e di valutazione
in  materia  di  politiche  locali  per  la  sicurezza integrata e di
verifica  dello  stato  di attuazione delle intese e degli accordi di
cui al comma 1.
   3.  La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di
intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per
la sicurezza integrata, secondo le modalita' di cui agli articoli 8 e
9.
   4.  La  Regione  coordina,  promuove  e sostiene gli interventi in
materia  di  politiche  locali  per la sicurezza integrata secondo le
modalita' di cui agi articoli 9 e 11.
   5.  La  Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in
collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della
efficacia   dei  modelli  di  intervento  innovativi  in  materia  di
sicurezza integrata.
   6.  La  Regione  realizza attivita' di ricerca, di documentazione,
comunicazione e informazione.
   7.  La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e
l'aggiornamento   di  specifiche  professionalita'  nel  campo  della
mediazione culturale e dei conflitti sociali.
   8.  La  Regione  indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato
delle  risorse  finanziarie regionali, integrato con quelle statali e
dell'Unione europea.
   9.  Gli  enti  locali  promuovono, progettano e realizzano i patti
locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.