Art. 8.
                 Rapporti con il Consiglio regionale

   1.  Sulla  base  delle  valutazioni  emerse  in sede di Conferenza
regionale  sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura
regionale di cui all'art. 6, la Giunta regionale elabora e propone al
Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni
prioritarie.
   2.  Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo
gli  indirizzi  relativi  alla presente legge, con una programmazione
triennale  degli  interventi regionali per lo sviluppo del sistema di
sicurezza  integrata  da  sottoporre  al  parere  del Consiglio delle
autonomie  locali  di  cui  alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30
(Istituzione  del  Consiglio delle autonomie locali (CAL) e modifiche
alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 «Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali»).
   3.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  relaziona  una volta
all'anno  al  Consiglio  regionale  sullo  stato  di attuazione della
presente  legge,  nonche'  sulla  validita'  e  sull'efficacia  degli
interventi attuati in esecuzione della stessa.