(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 67 del 30 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 come modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33. 1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) e' cosi' sostituita: «e) da e 50,00 a e 100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.».