Art. 10. Consulta regionale per il servizio civile 1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge. La Consulta, che ha durata quinquennale, ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale, con particolare riferimento alla proposta di documento di cui all'art. 7 e di programma operativo annuale di cui all'art. 8. 2. La Consulta, costituita con deliberazione della Giunta regionale, e' composta da: a) il Presidente della Regione, che la presiede, o suo delegato; b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato; c) il dirigente della struttura regionale competente; d) un rappresentante dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vailde d'Aoste; e) un rappresentante della Sovrintendenza regionale agli Studi; f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali; g) due rappresentanti degli enti di servizio civile, diversi dagli enti pubblici, iscritti all'Albo regionale; h) tre rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, ovvero di promozione sociale, volontariato e imprese sociali, operanti nel territorio regionale; i) un rappresentante del Comitato regionale del CONI. 3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere da d) a i), individuano i relativi supplenti. 4. Le modalita' di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. 5. I componenti della Consulta esercitano la loro funzione a titolo gratuito.