Art. 10.
              Consulta regionale per il servizio civile

   1.  E'  istituita la Consulta regionale per il servizio civile, di
seguito  denominata  Consulta,  quale  organo consultivo della Giunta
regionale  nella  materia  oggetto della presente legge. La Consulta,
che  ha  durata  quinquennale,  ha il compito di formulare proposte e
pareri  in  ordine  al  servizio  civile  regionale,  con particolare
riferimento  alla  proposta  di  documento  di  cui  all'art.  7 e di
programma operativo annuale di cui all'art. 8.
   2.   La   Consulta,  costituita  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, e' composta da:
   a) il Presidente della Regione, che la presiede, o suo delegato;
   b)  l'assessore  regionale  competente  in  materia  di  politiche
sociali, o suo delegato;
   c) il dirigente della struttura regionale competente;
   d)     un     rappresentante    dell'Universita'    della    Valle
d'Aosta/Universite' de la Vailde d'Aoste;
   e) un rappresentante della Sovrintendenza regionale agli Studi;
   f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
   g) due rappresentanti degli enti di servizio civile, diversi dagli
enti pubblici, iscritti all'Albo regionale;
   h)  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  del terzo settore,
ovvero   di  promozione  sociale,  volontariato  e  imprese  sociali,
operanti nel territorio regionale;
   i) un rappresentante del Comitato regionale del CONI.
   3.  Contestualmente  alla  designazione dei propri rappresentanti,
gli  enti  di  cui  al  comma  2,  lettere  da d) a i), individuano i
relativi supplenti.
   4.  Le  modalita'  di  funzionamento della Consulta sono stabilite
dalla Giunta regionale.
   5.  I  componenti  della  Consulta  esercitano  la loro funzione a
titolo gratuito.