Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 300.000 annui a decorrere dal 2007. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.4.8 (Attivita' culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede: a) con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi; b) con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 dei bilanci per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 16 novembre 2007 CAVERI (Omissis)