Art. 12.
                      Disposizioni finanziarie

   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge e'
determinato in euro 300.000 annui a decorrere dal 2007.
   2.  L'onere  di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'art.
14,  comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in
materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma
Valle  d'Aosta),  nello  stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale
per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello
pluriennale  per  il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico
2.2.4.8  (Attivita'  culturali  -  Promozione  culturale,  sportiva e
sociale).
   3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
   a)  con  riferimento  agli  anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per
l'anno  finanziario  2007  e  per  il  triennio  2007/2009,  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello stato di previsione della
spesa  nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo
69000  (Fondo  globale  per  il finanziamento di spese correnti), per
annui  euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al
punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
   b)  con  riferimento  agli  anni 2008, 2009 e 2010 dei bilanci per
l'anno  finanziario  2008  e  per  il  triennio  2008/2010,  mediante
l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello stato di previsione della
spesa  nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo
69000  (Fondo  globale  per  il finanziamento di spese correnti), per
annui  euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al
punto A.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.
   4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   5.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31,
comma  terzo  dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera'
in  vigore  il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
   Aosta, 16 novembre 2007
                               CAVERI
   (Omissis)