Art. 3. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale. 2. La Regione esercita le funzioni relative al sistema del servizio civile regionale ed in particolare: a) svolge le attivita' di programmazione e di gestione di cui agli articoli 7 e 8; b) cura la gestione dell'Albo regionale di cui all'art. 4; c) cura la selezione e l'approvazione dei progetti di cui all'art. 6; d) promuove le attivita' formative connesse al servizio civile regionale e stipula gli accordi finalizzati alla concessione dei benefici e riconoscimenti di cui all'art. 9; e) svolge le attivita' di monitoraggio, controllo e valutazione; f) effettua, anche avvalendosi di soggetti esterni, le attivita' di promozione, assistenza tecnica e comunicazione; g) promuove i progetti sperimentali di servizio civile di cui all'art. 11.