Art. 3.
                       Funzioni della Regione

   1.  La  Regione  esercita  le  funzioni  ad  essa  assegnate dalla
normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale.
   2.  La  Regione  esercita  le  funzioni  relative  al  sistema del
servizio civile regionale ed in particolare:
   a) svolge le attivita' di programmazione e di gestione di cui agli
articoli 7 e 8;
   b) cura la gestione dell'Albo regionale di cui all'art. 4;
   c) cura la selezione e l'approvazione dei progetti di cui all'art.
6;
   d)  promuove  le  attivita'  formative connesse al servizio civile
regionale  e  stipula  gli  accordi  finalizzati alla concessione dei
benefici e riconoscimenti di cui all'art. 9;
   e) svolge le attivita' di monitoraggio, controllo e valutazione;
   f)  effettua,  anche avvalendosi di soggetti esterni, le attivita'
di promozione, assistenza tecnica e comunicazione;
   g)  promuove  i  progetti  sperimentali  di servizio civile di cui
all'art. 11.