Art. 4. Albo regionale del servizio civile 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'Albo regionale del servizio civile, diviso in due sezioni, in coerenza con l'art. 1, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che attuano progetti o sono coinvolti in attivita' collegate al servizio civile nel territorio regionale. 2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a definire le procedure per l'iscrizione e le modalita' di tenuta e aggiornamento dell'Albo.