Art. 4.
                 Albo regionale del servizio civile

   1.  E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'Albo
regionale del servizio civile, diviso in due sezioni, in coerenza con
l'art.  1,  nel  quale  sono  iscritti  gli  enti e le organizzazioni
pubbliche  e  private  che  attuano  progetti  o  sono  coinvolti  in
attivita' collegate al servizio civile nel territorio regionale.
   2.  Il  dirigente  della struttura regionale competente provvede a
definire  le  procedure  per  l'iscrizione e le modalita' di tenuta e
aggiornamento dell'Albo.