Art. 7.
                           Programmazione

   1.  Il  Consiglio  regionale,  su proposta della Giunta regionale,
sentiti  il  Consiglio  permanente  degli  enti  locali e la Consulta
regionale  di cui all'art. 10, approva il documento di programmazione
triennale  del  servizio  civile, di seguito denominato documento. Il
documento, in relazione alle finalita' della presente legge:
   a)   descrive  il  contesto  socio-economico  di  riferimento;  b)
definisce  le priorita' in ordine ai settori di cui all'art. 2, comma
2, lettera a);
   c)  indica  le  modalita'  di  raccordo con gli altri strumenti di
programmazione regionale;
   d)  definisce  le  modalita'  per  la presentazione, la selezione,
l'approvazione,  il  monitoraggio  e il controllo dei progetti di cui
all'art. 6;
   e)  individua  le  modalita'  di  concessione  dei  benefici e dei
riconoscimenti di cui all'art. 9;
   f)  definisce  le  azioni  di  formazione,  promozione, assistenza
tecnica e comunicazione;
   g)   individua   il  quadro  di  riferimento  e  le  modalita'  di
ripartizione  delle risorse destinate al servizio civile dal bilancio
regionale e dalle altre fonti di finanziamento rese disponibili.
   2. Il documento conserva validita' sino all'approvazione del nuovo
documento triennale.