Art. 7. Programmazione 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e la Consulta regionale di cui all'art. 10, approva il documento di programmazione triennale del servizio civile, di seguito denominato documento. Il documento, in relazione alle finalita' della presente legge: a) descrive il contesto socio-economico di riferimento; b) definisce le priorita' in ordine ai settori di cui all'art. 2, comma 2, lettera a); c) indica le modalita' di raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale; d) definisce le modalita' per la presentazione, la selezione, l'approvazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti di cui all'art. 6; e) individua le modalita' di concessione dei benefici e dei riconoscimenti di cui all'art. 9; f) definisce le azioni di formazione, promozione, assistenza tecnica e comunicazione; g) individua il quadro di riferimento e le modalita' di ripartizione delle risorse destinate al servizio civile dal bilancio regionale e dalle altre fonti di finanziamento rese disponibili. 2. Il documento conserva validita' sino all'approvazione del nuovo documento triennale.