Art. 8. G e s t i o n e 1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 10, approva il programma operativo annuale del servizio civile regionale che: a) specifica le azioni, le risorse, le modalita' e i tempi per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati nel documento di cui all'art. 7; b) individua la capacita' di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6. 2. La struttura regionale competente assicura le attivita' organizzative e gestionali necessarie per l'indizione dei bandi, la raccolta, la valutazione, l'approvazione e il monitoraggio dei progetti di cui all'art. 6, e le altre attivita' inerenti all'attuazione della presente legge.