Art. 8.
                           G e s t i o n e

   1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita
la  Consulta  regionale  di  cui  all'art.  10,  approva il programma
operativo annuale del servizio civile regionale che:
   a)  specifica le azioni, le risorse, le modalita' e i tempi per la
realizzazione  degli  obiettivi e delle linee programmatiche indicati
nel documento di cui all'art. 7;
   b)  individua  la  capacita'  di  impiego complessiva dei soggetti
nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6.
   2.   La  struttura  regionale  competente  assicura  le  attivita'
organizzative  e  gestionali necessarie per l'indizione dei bandi, la
raccolta,  la  valutazione,  l'approvazione  e  il  monitoraggio  dei
progetti   di   cui   all'art.  6,  e  le  altre  attivita'  inerenti
all'attuazione della presente legge.