Art. 9.
                      Benefici e riconoscimenti

   1.  La  Regione  stipula convenzioni con l'Universita' della Valle
d'Aosta/Universite'  de la Vallee d'Aoste e con altri soggetti per il
riconoscimento  dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento del
servizio  civile  e  dalla partecipazione alle attivita' formative ad
esso connesse.
   2.   La   Regione   stipula   convenzioni   con   le  associazioni
imprenditoriali,   con   le   associazioni  di  rappresentanza  delle
organizzazioni  del terzo settore e con altri enti senza finalita' di
lucro  al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  del lavoro dei
soggetti che hanno svolto il servizio civile.
   3. Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche banditi dalla
Regione,  dagli  enti  locali  e  dagli  altri  enti  appartenenti al
comparto   unico   regionale,   il   periodo   di   servizio   civile
effettivamente   prestato  e'  valutato  con  gli  stessi  criteri  e
modalita' del servizio prestato presso enti pubblici.
   4.  L'attivita'  svolta nell'ambito dei progetti di cui all'art. 6
non  determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ai volontari
del  servizio  civile  regionale  compete  un  assegno, di natura non
retributiva,  la  cui  misura  e'  determinata  nel  documento di cui
all'art. 7.
   5.  Ai  volontari  del  servizio  civile regionale e' garantita la
copertura  assicurativa  per  i  rischi  contro  gli  infortuni  e la
responsabilita'  civile,  relativamente  ai  danni subiti o cagionati
nell'espletamento  del servizio. Ai volontari e' inoltre garantita, a
cura  delle  strutture del servizio sanitario regionale e senza oneri
per   gli   interessati,  l'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie
propedeutiche o connesse all'espletamento delle attivita' di servizio
civile.
   6.  A favore dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale,
la  Regione  e  gli enti locali possono riconoscere, con le modalita'
stabilite  nel  documento  di  cui  all'art.  7,  agevolazioni  nella
fruizione di servizi e altri benefici.
   7.  I  benefici  e  le agevolazioni previsti dal presente articolo
sono   estesi   anche   ai   soggetti  che  partecipano  ai  progetti
sperimentali di cui all'art. 11.