Art. 3. Costituzione di una societa' a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia 1. Per la promozione e lo sviluppo dell'attivita' turistica in Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonche' di iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato a costituire una societa' di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale, ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri enti pubblici. 2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa societa' un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono attribuiti all'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti che puo' affidare direttamente alla societa' medesima i servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2007 la spesa di e 250.000,00, cui si provvede mediante riduzione delle disponibilita' del capitolo 472514 - Dipartimento turismo - Esercizio finanziario 2007.