Art. 3.
Costituzione  di  una  societa'  a  totale  capitale  pubblico per la
                  promozione del turismo in Sicilia

   1.  Per  la  promozione  e lo sviluppo dell'attivita' turistica in
Sicilia, ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore
nonche'   di   iniziative   turistiche   e  di  rilevanza  turistica,
l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti
e'  autorizzato  a  costituire  una societa' di capitali, con sede in
Sicilia,  a  totale  partecipazione regionale, ed alla quale potranno
successivamente   partecipare,   in  forma  minoritaria,  altri  enti
pubblici.
   2.  La  Regione  siciliana  esercita  nei  confronti  della stessa
societa'  un controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I
diritti  del  socio  sono  attribuiti  all'assessore regionale per il
turismo,   le   comunicazioni   ed  i  trasporti  che  puo'  affidare
direttamente  alla  societa'  medesima  i  servizi, le forniture ed i
lavori  funzionali  al raggiungimento delle finalita' di cui al comma
1.
   3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per
l'esercizio  finanziario  2007  la  spesa  di  e  250.000,00,  cui si
provvede  mediante riduzione delle disponibilita' del capitolo 472514
- Dipartimento turismo - Esercizio finanziario 2007.