Art. 5.
       Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari

   1.  All'art.  22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19, le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite con le parole «31
dicembre 2011».
   2.  Dopo  il  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre
1994, n. 43, e' aggiunto il seguente:
   «1-bis.   Il   prezzo   di  cessione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica  e'  aumentato  dei  costi  sostenuti  per gli
interventi  di  manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo  o  di  ristrutturazione  effettuati  nell'edificio  nei
cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita».
   3. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti
conviventi  con  l'assegnatario  deceduto,  conservano la facolta' di
acquistare  gli  alloggi  dei quali abbiano acquisito il diritto alla
locazione.
   4.  Il  diritto di opzione all'acquisto dell'alloggio puo' essere,
altresi', esercitato, in caso di decesso del conduttore assegnatario,
dal  convivente «more uxorio», purche' la durata della convivenza sia
stata di almeno sette anni.