Art. 5. Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari 1. All'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2011». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' aumentato dei costi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione effettuati nell'edificio nei cinque anni antecedenti la stipula dell'atto di vendita». 3. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'assegnatario deceduto, conservano la facolta' di acquistare gli alloggi dei quali abbiano acquisito il diritto alla locazione. 4. Il diritto di opzione all'acquisto dell'alloggio puo' essere, altresi', esercitato, in caso di decesso del conduttore assegnatario, dal convivente «more uxorio», purche' la durata della convivenza sia stata di almeno sette anni.