Art. 6.
           Disposizioni in materia di edilizia cooperativa

   1.  I  termini  previsti  dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge
regionale  24  luglio  1997, n. 25, gia' prorogati dall'art. 31 della
legge  regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono ulteriormente prorogati
al  31  dicembre  2008,  limitatamente  alle  cooperative edilizie in
possesso  di  attestazione di revisione in corso di validita' che per
gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 67, comma 3, della legge regionale
28  dicembre  2004,  n. 17, hanno mantenuto l'inclusione nei piani di
utilizzazione  degli  stanziamenti  di  cui  alle  leggi regionali 20
dicembre  1975,  n.  79,  e  5  dicembre  1977,  n.  95, e successive
modifiche e integrazioni.
   2.  Per  le cooperative edilizie, i termini previsti dall'art. 66,
comma  2,  della  legge  regionale  28  dicembre  2004,  n.  17, sono
prorogati  al 31 dicembre 2008 per l'utilizzazione degli stanziamenti
di  cui  alle  leggi  regionali  20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre
1977,  n.  95  e  per  l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla
legge 5 agosto 1978, n. 457.
   3.  Per  le  cooperative  edilizie  che  comprovino, attraverso la
revisione  ordinaria,  di  essere in possesso dei requisiti di legge,
ivi  compresa  l'assegnazione  o  il diritto di proprieta' dell'area,
sono  riaperti  i termini di scadenza previsti dall'art. 67, comma 3,
della  legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n.
19,  e'  cosi' sostituito: «I requisiti come sopra determinati devono
essere  posseduti  al  momento  dell'emanazione  del primo decreto di
concessione    dell'agevolazione    e   sussistere   anche   all'atto
dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito.».