Art. 6. Disposizioni in materia di edilizia cooperativa 1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, gia' prorogati dall'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008, limitatamente alle cooperative edilizie in possesso di attestazione di revisione in corso di validita' che per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, hanno mantenuto l'inclusione nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, e successive modifiche e integrazioni. 2. Per le cooperative edilizie, i termini previsti dall'art. 66, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono prorogati al 31 dicembre 2008 per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. Per le cooperative edilizie che comprovino, attraverso la revisione ordinaria, di essere in possesso dei requisiti di legge, ivi compresa l'assegnazione o il diritto di proprieta' dell'area, sono riaperti i termini di scadenza previsti dall'art. 67, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, e' cosi' sostituito: «I requisiti come sopra determinati devono essere posseduti al momento dell'emanazione del primo decreto di concessione dell'agevolazione e sussistere anche all'atto dell'assegnazione dell'alloggio, ad eccezione del reddito.».