Art. 7. Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12 1. Dopo il comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: «15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque al volume degli edifici, esistenti in data antecedente alla legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorche' in atto parzialmente demoliti».