Art. 7.
      Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12

   1.  Dopo  il comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio
2006, n. 12, e' aggiunto il seguente comma:
   «15-bis.  Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano comunque
al  volume  degli edifici, esistenti in data antecedente alla legge 6
agosto 1967, n. 765, ancorche' in atto parzialmente demoliti».