Art. 2. Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione 1. L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 5 - 1. L'assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi a mezzo dell'ispettorato tecnico lavori pubblici, sentita una commissione, nominata con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, composta da: a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato; b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od un suo delegato; c) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico regionale dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato; d) due dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui uno e' il dirigente del servizio competente per materia dell'ispettorato tecnico, e da due dirigenti dell'ispettorato tecnico regionale, tutti designati dall'assessore regionale per i lavori pubblici; e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni; f) un rappresentante delle associazioni delle societa' cooperative, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni; g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni; h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali; i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall'assessore regionale per i lavori pubblici.». 2. Sono abolite le tabelle dei numeri indice bimestrali e semestrali per la revisione dei prezzi di appalto per le opere pubbliche, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22/1964, e all'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.