Art. 2.

          Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione



   1.  L'art.  5  della  legge  regionale  23  ottobre  1964, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   «Art. 5 - 1. L'assessore regionale per i lavori pubblici, entro il
30  giugno  di  ogni  anno,  rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali  annuali  dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
piu'  significativi a mezzo dell'ispettorato tecnico lavori pubblici,
sentita   una   commissione,   nominata  con  decreto  dell'assessore
regionale per i lavori pubblici, composta da:
    a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'assessorato
regionale dei lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;
    b)  il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od
un suo delegato;
    c)   l'ispettore   generale  dell'ispettorato  tecnico  regionale
dell'assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;
    d)   due   dirigenti  dell'ispettorato  tecnico  dell'assessorato
regionale  dei  lavori  pubblici,  di  cui  uno  e'  il dirigente del
servizio  competente  per  materia dell'ispettorato tecnico, e da due
dirigenti   dell'ispettorato   tecnico   regionale,  tutti  designati
dall'assessore regionale per i lavori pubblici;
    e)  un  rappresentante  delle  associazioni  dei  costruttori che
abbiano  organizzazione  a carattere regionale, rappresentate in sede
nazionale  e  che  stipulano  contratti  di  lavoro nel settore delle
costruzioni  edili,  scelto  dall'assessore  regionale  per  i lavori
pubblici  in  base  ad  una terna di soggetti proposta dalle predette
associazioni;
    f)   un   rappresentante   delle   associazioni   delle  societa'
cooperative, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici in
base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
    g)   un   rappresentante   delle   organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  maggiormente  rappresentative, che stipulano contratti di
lavoro  nel  settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di
soggetti proposta dalle predette organizzazioni;
    h)  un  rappresentante per ciascuna delle categorie professionali
degli  ingegneri,  degli  architetti, dei geometri, dei periti edili,
dei  periti  industriali,  dei  geologi  e  dei  dottori  agronomi  e
forestali;
    i)   un  docente  universitario  esperto  in  materia  di  lavori
pubblici, designato dall'assessore regionale per i lavori pubblici.».
   2.  Sono  abolite  le  tabelle  dei  numeri  indice  bimestrali  e
semestrali  per  la  revisione  dei  prezzi  di  appalto per le opere
pubbliche,  di  cui  all'art.  5  della legge regionale n. 22/1964, e
all'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.