(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Decorrenza dei termini per l'inizio dell'attivita' delle strutture di vendita 1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 22 dicembre 1999, n. 28, come integrato dal comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 20, e' sostituita dalla seguente: «a) non inizi l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura e' di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita' dipendente da fatti non imputabili all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall'art. 4, comma 4, dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni e' incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge regionale n. 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle per le quali e' in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di decadenza si applicano dalla data del rilascio.».