(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del
                          9 novembre 2007)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Decorrenza dei termini per l'inizio dell'attivita' delle strutture di
                               vendita

   1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n.
22 dicembre 1999, n. 28, come integrato dal comma 6 dell'art. 7 della
legge  regionale  n.  22  dicembre  2005,  n. 20, e' sostituita dalla
seguente:
   «a)  non inizi l'attivita' di una media struttura di vendita entro
un  anno  o  entro  due  anni  se  la  media  struttura  e'  di nuova
costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla
data  della  deliberazione  conclusiva della conferenza di servizi di
cui  al  comma 3 dell'art. 9, cui compete la previa valutazione delle
richieste  di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita,
salvo  proroga  in  caso di comprovata necessita' dipendente da fatti
non  imputabili  all'impresa, che nel caso di istanze riguardanti una
grande  struttura  di  vendita  sono  sottoposte al vincolante parere
della   predetta  conferenza  di  servizi;  limitatamente  alle  aree
commerciali   integrate   siccome  definite  dall'art.  4,  comma  4,
dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione n. 11 luglio
2000, il predetto termine di tre anni e' incrementato di un ulteriore
anno.  Per  le  autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge
regionale  n.  22  dicembre  2005,  n. 20, ivi comprese quelle per le
quali  e' in corso il procedimento di proroga, i superiori termini di
decadenza si applicano dalla data del rilascio.».