Art. 5. Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione 1. Al comma 2 dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, ed integrato dall'art. 63, comma 15, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono soppresse le parole «I commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei consigli di amministrazione