Art. 5.
      Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione

   1.  Al  comma  2  dell'art.  172 della legge regionale 23 dicembre
2000,  n.  32,  come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 30
ottobre 2002, n. 16, ed integrato dall'art. 63, comma 15, della legge
regionale  23  dicembre  2002,  n.  23,  sono  soppresse le parole «I
commissari straordinari rimangono in carica sino all'insediamento dei
consigli di amministrazione