Art. 8. Disposizioni in materia di spesa dell'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 1. L'art. 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attivita' dell'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.