Art. 8.
Disposizioni in materia di spesa dell'assessorato della cooperazione,
            del commercio, dell'artigianato e della pesca

   1.  L'art. 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1
e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alle attivita'
dell'assessorato   regionale   della   cooperazione,  del  commercio,
dell'artigianato e della pesca.